Per richiedere il rimborso del credito di importo superiore a euro 30.000 è necessario che:
- nella dichiarazione IVA, sia apposto il visto di conformità ovvero, se presente, la sottoscrizione da parte dell’organo di revisione legale dei conti;
- sia prodotta:
a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
b) garanzia patrimoniale, negli specifici casi di rischio disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del decreto Iva.
Se il rimborso non è stato ancora erogato e non è ancora in fase di erogazione, è comunque possibile presentare una dichiarazione correttiva ovvero integrativa (entro il 2 maggio) modificando la scelta sull’utilizzo del credito da rimborso a compensazione o viceversa.
Rimborso (o utilizzo in compensazione) infrannuale
Il contribuente può richiedere, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, il rimborso infrannuale nelle ipotesi in cui:
1) esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando, a tal fine, anche:
> le cessioni:
- imponibili di oro da investimento compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento,che hanno optato per l'applicazione dell'imposta;
- di oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- di monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco
- di materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,;
> prestazioni di servizi (prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
> alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato:
- escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06.062001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) , d) ed f) , del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione
> alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
> alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto.
> alle prestazioni di servizi, diverse da quelle rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (con esclusione di quelle effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276);
> alle cessioni di:
- apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governativa;
- console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;;
> ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
> ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
> alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
> alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decret.
2) effettua, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate, le seguenti operazioni non imponibili:
cessioni all'esportazioni;
operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
3) gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
modalità di presentazione richiesta | esclusivamente telematica |
termine di presentazione | entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento: - primo trimestre: 30 aprile; - secondo trimestre: 31 luglio; - terzo trimestre: 31 ottobre; |
diritto erogazione prioritaria |
i contribuenti che, esercitando l'attività da almeno tre anni,: |
limiti | credito IVA trimestrale di importo superiore a € 2.582,28 |
requisiti | almeno uno dei seguenti: - Aliquota media - articolo 30, comma 3, lettera a), DPR 633/1972 - presenza esclusivamente o prevalentemente di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione spetta se l'aliquota mediamente applicata su acquisti e importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%; - Operazioni non imponibili - articolo 30, comma 3, lettera b), DPR 633/1972 - contribuenti che nel trimestre hanno effettuato operazioni non imponibili (Cessione all'esportazione, Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, e Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali,) nonché le altre operazioni indicate nelle istruzioni del rigo TA16, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nello stesso periodo. - Acquisto di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale acquisti e importazioni imponibili- articolo 30, comma 3, lettera c), DPR 633/1972. - Operazioni non soggette - articolo 30, comma 3, lettera d), DPR 633/1972 - operatori che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a)-bis DPR 633/1972. - Soggetti non residenti (identificati direttamente in Italia ovvero che vi hanno nominato un rappresentante fiscale)- articolo 30, comma 3, lettera e), DPR 633/1972 - al fine di ottenere il rimborso dell'IVA relativa ai costi sostenuti nel territorio nazionale . |
utilizzo del credito in compensazione | codici tributo da utilizzare sul modello F24: - 6036 credito maturato nel 1° trimestre; - 6037 credito maturato nel 2° trimestre; - 6038 credito maturato nel 3° trimestre. |
Riferimenti normativi:
Articolo 8 - Cessione all'esportazione D.P.R. 633/1972;
Articolo 8 bis - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione D.P.R. 633/1972;
Articolo 9 - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali D.P.R. 633/1972;
Articolo 10 - Operazioni esenti dall'imposta
Articolo 17 - Debitore d'imposta D.P.R. 633/1972;
Articolo 17 ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici D.P.R. 633/1972;
Articolo 30 - Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza D.P.R. 633/1972
Articolo 38 – Esecuzione dei versamenti Esecuzione dei versamenti D.P.R. 633/1972