Fattura elettronica

Utility

Condividi

 

Sezione in corso di aggiornamento

Per tutte  le cessioni di beni e prestazioni di servizi (sia nei confronti di operatori economici che consumatori finali) i soggetti titolari di partita i.v.a. sono obbligati a emettere a fattura elettronica in formato Xml, trasmettendola mediante lo SdI.

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico…” purché sia assicurata “l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.” (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017

Dal 1° luglio 2022,l'obbligo è esteso anche alle cessioni nei confronti di operatori esteri evitando così successivo adempimento (cd. esterometro) e per l'acquisto di beni da San Marino, per i quali vige  l'obbligo di emissione di  autofattura indicando  TD28 quale codice tipo documento .

Riferimenti:
regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione: provvedimento specifico Provv. AE 5 agosto 2021 n. 211273 modif. e Provv. AE 29 settembre 2021 n. 0248717.


codice
errore 
        oggetto                                           descrizione    
00401 Fatture ordinarie: 2.2.1.14 presente a fronte di 2.2.1.12 diversa da zero
fatture semplificate: 2.2.4 presente a fronte di 2.2.3.2 diversa da zero
L’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica l’operazione come imponibile e quindi non è ammessa la presenza dell’elemento , ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16
00430  2.2.2.2 presente a fronte di 2.2.2.1 diversa da zero   Per le sole fatture ordinarie: L’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e quindi non è ammessa la presenza dell’elemento , ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16 
00471 Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente) I valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario
00472  Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente)  Per le sole fatture ordinarie: tipi di  documento TD21, TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario
00473

Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il valore presente nell’elemento 1.2.1.1.1 non è ammesso

 Per le sole fatture ordinarie: I valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore ’OO’ nell’elemento 1.2.1.1.1 per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia. Inoltre, nel caso del TD28, l’elemento 1.2.1.1.1 deve essere valorizzato con il valore SM) 
00475  Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 del cessionario/committente  Per le sole fatture ordinarie:  I tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente
00476  Fatture ordinarie: gli elementi 1.2.1.1.1 e 1.4.1.1.1 non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT
fatture semplificate: gli elementi 1.2.1.1 e 1.3.1.1.1 non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT
Non è ammessa una fattura riportante ’’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.