Per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (sia nei confronti di operatori economici che consumatori finali) i soggetti titolari di partita i.v.a. sono obbligati a emettere a fattura elettronica in formato Xml, trasmettendola mediante lo SdI.
Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico…” purché sia assicurata “l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.” (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017)
Dal 1° luglio 2022,l'obbligo è esteso anche alle cessioni nei confronti di operatori esteri evitando così successivo adempimento (cd. esterometro) e per l'acquisto di beni da San Marino, per i quali vige l'obbligo di emissione di autofattura indicando TD28 quale codice tipo documento .
Riferimenti:
regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione: provvedimento specifico Provv. AE 5 agosto 2021 n. 211273 modif. e Provv. AE 29 settembre 2021 n. 0248717.
codice errore |
oggetto | descrizione |
00401 | Fatture ordinarie: 2.2.1.14 presente a fronte di 2.2.1.12 diversa da zero fatture semplificate: 2.2.4 presente a fronte di 2.2.3.2 diversa da zero |
L’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica l’operazione come imponibile e quindi non è ammessa la presenza dell’elemento , ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16 |
00430 | 2.2.2.2 presente a fronte di 2.2.2.1 diversa da zero | Per le sole fatture ordinarie: L’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e quindi non è ammessa la presenza dell’elemento , ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16 |
00471 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente) | I valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario |
00472 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente) | Per le sole fatture ordinarie: tipi di documento TD21, TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario |
00473 |
Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il valore presente nell’elemento 1.2.1.1.1 non è ammesso |
Per le sole fatture ordinarie: I valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore ’OO’ nell’elemento 1.2.1.1.1 per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia. Inoltre, nel caso del TD28, l’elemento 1.2.1.1.1 deve essere valorizzato con il valore SM) |
00475 | Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 del cessionario/committente | Per le sole fatture ordinarie: I tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente |
00476 | Fatture ordinarie: gli elementi 1.2.1.1.1 e 1.4.1.1.1 non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT fatture semplificate: gli elementi 1.2.1.1 e 1.3.1.1.1 non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT |
Non è ammessa una fattura riportante ’’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT |