Detrazione i.v.a.

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Salvo le limitazioni alla detrazione di carattere soggettivo od oggettivo. Il diritto all’esercizio della detrazione Iva sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (articolo 6 D.P.R. 633/1972) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (articolo 19 D.P.R. 633/1972).

L’articolo 19 bis del D.P.R. 633/1972 stabilisce che la percentuale di detrazione “pro-rata generale di detrazione” è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Il calcolo è pertanto effettuato in base al seguente rapporto

PD =     (OI + OA)

         (OI + OA + OE

PD = intende la Percentuale di Detraibilità

OI  = Operazioni Imponibili

OA = Operazioni Assimilate alle imponibili con diritto a detrazione

OE = per Operazioni Esenti.

Sono escluse dal calcolo del pro-rata generale (non vanno inserite né al numeratore né al denominatore):
- le cessioni di beni ammortizzabili; 
- le operazioni escluse di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), d), f) con diritto a detrazione (cessioni di denaro e crediti, cessioni e conferimenti di aziende, cessioni di campioni gratuiti, operazione di fusione, scissione o trasformazione societaria); 
- i passaggi interni in caso di attività separate così come previste dall’articolo 36, ultimo comma; 
- le cessioni di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale, ai sensi dell’articolo 10, 27 quinquies; 
- le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell’articolo 10 accessorie a operazioni imponibili; 
- le operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 9) dell’articolo 10, non oggetto dell’attività propria.

L’omesso esercizio del diritto a detrazione può essere sanato con la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa per il periodo di imposta in cui il diritto non è stato esercitato (risposta a interpello 479/2023 Agenzia delle Entrate). 
Nel caso esaminato l'istante aveva realizzato nel corso del 2021 un’operazione straordinaria di scissione a seguito della quale la società ha continuato a ricevere fatture a proprio nome, seppur di competenza della beneficiaria, portando in detrazione la relativa imposta. Accortasi dell’errore in cui è incorsa, la società ha provveduto a ravvedersi, riversando l’Iva indebitamente detratta.




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