L’articolo 21 Dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”).
Modalità | Trasmissione telematica |
Scadenza |
Contribuenti con liquidazione i.v.a.: - mensile: 10 aprile; - trimestrale: 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. |
Oggetto dell’adempimento |
Comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria. |
Soggetti obbligati | Titolari di partita i.v.a. (contribuenti che effettuano la liquidazione i.v.a. mensile) |
Soggetti esonerati |
Soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, limitatamente alla cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, di importo unitario dell'operazione sia inferiore ad euro 3.600,00 i.v.a. compresa. I contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98). |
Importo dovuto | -- |
Codice tributo | -- |
Integrazione dati | Il modello può essere integrato entro i 30 giorni successivi alla scadenza senza applicazione di alcuna sanzione. |
Ravvedimento operoso |
E’ possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, in tal caso è dovuta una sanzione di euro 25,60 (che corrisponde ad 1/10 del minimo). Decorsi i 30 giorni è applicabile il ravvedimento operoso cd. "lungo" (art.13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) entro un anno con pagamento di una sanzione di euro 32,00 (che corrisponde ad 1/8 del minimo). In caso di ravvedimento operoso, i contribuenti che hanno commesso la violazione, devono pagare la sanzione ridotta mediante il modello f24 Agenzia delle Entrate indicando il relativo codice tributo 8911 e l'anno di riferimento quello di scadenza dell’adempimento. Il contribuente può sanare l’incompletezza dei dati trasmessi provvedendo ad un nuovo invio entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari a 1/8 del minimo edittale, ossia euro 32 (pari ad 1/8 di euro 258, con arrotondamento; si vedano l'art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e la C.M. 30.5.2011, n. 24/E, par. 5 e 6). |
Sanzioni | Da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 2.000,00. |
Riferimento normativo |
Articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012 Articolo 11 Dlgs 18.12.1997, n. 471. |
Note: | i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo (DL 13 maggio 2011, n. 70 art. 7). |