Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro)

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L’articolo 21 Dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”).

Modalità Trasmissione   telematica
Scadenza

Contribuenti con liquidazione i.v.a.:

-         mensile: 10 aprile;

-         trimestrale: 20 aprile

dell’anno successivo a quello di riferimento.

Oggetto dell’adempimento

Comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di   tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le   esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr   633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già   oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Soggetti obbligati Titolari di partita i.v.a. (contribuenti che effettuano la   liquidazione i.v.a. mensile)
Soggetti esonerati

Soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, limitatamente alla cessioni di beni e   prestazioni di servizi effettuate per le quali non sussiste l'obbligo di   emissione della fattura, di importo unitario dell'operazione sia inferiore ad   euro 3.600,00 i.v.a. compresa.

I  contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge   6 luglio 2011, n. 98).

Importo dovuto --
Codice tributo --
Integrazione dati Il modello può essere integrato entro   i 30 giorni successivi alla scadenza senza applicazione di alcuna sanzione.
Ravvedimento operoso

E’ possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento   operoso, in tal caso è dovuta una sanzione di euro 25,60 (che corrisponde ad   1/10 del minimo).

Decorsi i 30 giorni è applicabile il ravvedimento operoso cd. "lungo"   (art.13, co. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) entro un anno con pagamento di una sanzione di euro   32,00 (che corrisponde ad 1/8 del minimo).

In caso di ravvedimento operoso, i contribuenti che hanno   commesso la violazione, devono pagare la sanzione ridotta mediante il modello   f24 Agenzia delle Entrate indicando il relativo codice tributo 8911 e   l'anno di riferimento quello di scadenza dell’adempimento.

Il contribuente può sanare l’incompletezza dei dati trasmessi   provvedendo ad un nuovo invio entro un anno dalla sua scadenza originaria e versando una sanzione ridotta pari   a 1/8 del minimo edittale, ossia euro   32 (pari ad 1/8 di euro 258, con arrotondamento; si vedano l'art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e la C.M.   30.5.2011, n. 24/E, par. 5 e 6).

Sanzioni Da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 2.000,00.
Riferimento normativo

Articolo 21 Dl 78/2010

Articolo 7 Dl   70/2011;

Articolo 2 comma 6 del Dl   16/2012 

Articolo 11 Dlgs   18.12.1997, n. 471.

Note: i versamenti e gli adempimenti,   anche se solo   telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione   economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono   sempre rinviati al primo giorno lavorativo   successivo (DL 13 maggio 2011, n. 70 art. 7).

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