Acconto i.v.a.

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A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, devono versare, per l'anno in corso,  entro il giorno 27 del mese di dicembre, l’acconto relativo:
   - al mese stesso (se contribuenti mensili);
   - al quarto trimestre dell’anno in corso (se contribuenti trimestrali).


Modalità di versamento:

F24 con modalità telematiche - indicando come anno di rifermento quello in corso.

Codice tributo:

    • 6013 - Versamento acconto per Iva mensile;

    • 6035 - Versamento IVA acconto;

Importo dovuto:

Il contribuente può calcolare l’importo dovuto scegliendo tra una delle seguenti modalità:

  • metodo storico: l'88% dell'imposta dovuta:

    • nell'ultimo mese dell'anno precedente per i contribuenti mensili;

    • nell'ultimo trimestre dell'anno precedente per i contribuenti trimestrali;

  • metodo previsionale: l'88% del debito presunto riferito:

    • mese di dicembre per i contribuenti mensili;

    • quarto trimestre per i contribuenti trimestrali;

  • metodo delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre: importo dovuto per il periodo:

    • primo dicembre – 20 dicembre per i contribuenti mensili;

    • primo ottobre – 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;

    • se l’importo così calcolato è inferiore ad euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato.

Se l’importo calcolato è inferiore a € 103,29, il versamento non deve essere effettuato.

Soggetti esonerati:

    • attività iniziata nel corso dell'anno;
    • attività cessata nel corso dell'anno:

      • prima del 30 novembre se contribuenti mensili;

      • entro il 30 settembre se contribuenti trimestrali;

    • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’i.v.a.;

    • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario i.v.a. (in tali ipotesi, infatti, non vengono eseguite le liquidazioni periodiche del tributo);

    • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda:

      • prima del 30 novembre se contribuenti mensili;

      • entro il 30 settembre se contribuenti trimestrali;

Sanzioni:

in caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

E’ tuttavia possibile beneficiare del ravvedimento operoso.

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