A seguito delle variazioni introdotte dal DL 87/2018, (c.d. decreto dignità)*, alla normativa i.v.a. relativa alle “operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” (articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), da oggi split payment non è più applicabile alle prestazioni di servizi (ivi compreso quelle professionali) soggette a:
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ritenute di acconto ai sensi dell’art. 25 comma 1 del DPR 600/1973 ( “compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.”)
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ritenute a titolo di imposta.
Si evidenzia che non dovrebbero rientrare nel nuovo regime le fatture emesse dagli agenti e rappresentanti nonché dai mediatori per i quali l’applicazione della ritenuta di acconto è prevista da altro articolo (art 25 bis dello stesso DPR 600/1973).
La variazione dovrà essere applicata a tutte le fatture emesse a partire dalla data odierna, primo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
* ved. lettera informativa del 04.07.2018 “decreto dignità: le novità introdotte”