Risarcimento danni da circolazione dei veicoli

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Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli di ogni genere si prescrive in due anni

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile

(codice civile Art. 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno).

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