Dal 1° ottobre al 2 novembre 2026 è possibile presentare la dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio commerciale consumato dal 1° luglio al 30 settembre 2026. Invitiamo le imprese interessate a trasmettere tempestivamente allo Studio la documentazione necessaria per verificare il diritto al beneficio e predisporre la richiesta.
Soggetti e veicoli ammessi
Per il trasporto di merci, l’agevolazione riguarda le imprese che operano in conto terzi, iscritte all’Albo degli autotrasportatori, o in conto proprio, munite della relativa licenza, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Sono esclusi i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. Il beneficio interessa anche determinate attività di trasporto di persone e i trasporti a fune in servizio pubblico, alle condizioni previste dalla normativa.
Modalità di richiesta e utilizzo del credito
Per le dichiarazioni presentate dal 1° ottobre 2026, chi richiede l’utilizzo del credito in compensazione deve trasmettere la dichiarazione esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I.: non sono ammesse PEC o presentazione cartacea. Occorre quindi verificare per tempo l’abilitazione al servizio del soggetto che effettua l’invio. Il termine per la formazione del silenzio-assenso è ridotto a 30 giorni; il codice tributo per la compensazione con modello F24 è 6740.
Per il rimborso in denaro resta possibile la presentazione tramite E.D.I., PEC oppure, in via residuale, in formato cartaceo con il file informatico previsto dall’ADM.
Documentazione da trasmettere allo Studio
· Fatture e riepiloghi dei rifornimenti del trimestre, con date, litri, targhe e tipologia di carburante, distinguendo il gasolio ordinario dall’HVO.
· Elenco dei veicoli e relative carte di circolazione, con massa complessiva e classe ambientale, oltre ai chilometri percorsi nel trimestre per ciascun mezzo.
· Eventuali prospetti dei prelievi da distributori privati e documentazione relativa all’HVO utilizzato.
· Indicazione della modalità scelta: compensazione oppure rimborso in denaro; per quest’ultimo, coordinate bancarie dell’impresa.
L’importo del rimborso varia in base al periodo di consumo e al carburante utilizzato e sarà determinato sulla documentazione presentata. Resta il limite massimo agevolabile di un litro per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo ammesso