Rendiconto della singola raccolta pubblica di fondi occasionale

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Terzo settore ETS 01



Al fine di tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza, g
li ETS, che svolgono attività di raccolta fondi, hanno precisi obblighi di rendicontazione (1).
In particolare, l’articolo 87, c. 6 dispone che
“Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'art.13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'art.48, tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) (adempimento rpevisto anche per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86”).
Per una corretta predisposizione del bilancio gli ETS dovranno fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 di adozione della modulistica di bilancio degli ETS, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Sono previsti distinti obblighi di rendicontazione in base alla periodicità dell'attività di raccolta fondi:
- abituale:
sia il rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato) che il rendiconto per cassa (modello D) contemplano la specifica macrovoce C) nella quale devono essere riportati i corrispondenti dati contabili relativi all’attività di raccolta fondi, da ascrivere secondo la ricordata summa divisio tra attività abituale e attività occasionale. Se pertanto tutti gli ETS devono fornire l’evidenza contabile dell’attività di raccolta fondi complessivamente realizzata, gli ETS che adottano il rendiconto gestionale ( in quanto tenuti per specifico obbligo di legge, avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a € 220.000,00, o per scelta volontaria, pur non rientrando nei suddetti parametri) nella relazione di missione al punto 24), forniranno anche una descrizione di detta attività, come riportata nella Sezione C del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della raccolta fondi abituale. Gli ETS che adottano il rendiconto per cassa - in coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell’attività svolta espresso nell’articolo 4, comma 1, lettera g) della legge n.106/2016 – si limiteranno, in relazione all’attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo.
- occasionale:
non sussiste nessuna differenziazione di regime giuridico della rendicontazione dell’attività di raccolta fondi occasionale: difatti, l’ETS, indipendentemente dalla sue dimensioni economiche, dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redattisecondo lo schema allegato, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti. In particolare, l’ETS dovrà descrivere le voci di costo/spesa indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale. A tal fine, se significativo per la comprensione dell’andamento della raccolta, occorrerà fornire ulteriori informazioni in merito agli elementi di costo/spesa. A titolo esemplificativo, in caso di acquisto di beni, l’ente indicherà il numero e la tipologia dei beni; in relazione alle spese di allestimento, l’ente indicherà se i costi/spese sono stati sostenuti per noleggio di stand, affitto locali, pagamento suolo pubblico, per affidamento a terzi, ecc.; specificherà se sono stati sostenuti costi/spese per la promozione dell’iniziativa (stampa brochure, passaggi radio televisivi ecc.); dovranno infine essere indicati costi ulteriori eventualmente sostenuti. In relazione ai beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale, nel rendiconto deve essere riportato il corrispondente valore in danaro stimato in coerenza con le disposizioni contenute nel già citato D.M. 28 novembre 2019 e risultante dal documento di cui all’art. 4 dello stesso decreto. Per le erogazioni liberali in natura, l’ETS dovrà indicare la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si evidenzia che il valore dei beni ricevuti potrà altresì essere determinato sulla base dei seguenti, ulteriori criteri, contemplati dal richiamato D.M. 28 novembre 2019: – il valore derivante da una perizia giurata di stima; – nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento; – nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all' art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, il minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.M. e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR. Nella relazione illustrativa dovranno essere esplicate in dettaglio le macrovoci inserite all’interno di ciascun rendiconto, specificando, ad esempio, con riferimento alle entrate il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società ecc.), oppure con riferimento alle voci di uscita il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria, noleggio stand, utenze, assicurazioni ecc. Al fine di facilitare l’attività di rendicontazione da parte degli ETS si riporta il modello di rendiconto delle singole attività di raccolta fondi occasionali e della relativa relazione illustrativa. 

I criteri di compilazione dei suddetti rendiconti sono di seguito illustrati: 

Tipologia di raccolta fondi     ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate NON inferiori a €  220.000,00

ETS con ricavi, rendite, proventi
o entrate comunque denominate
inferiori a € 220.000,00

Raccolte fondi non occasionali       I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto di cassa oppure sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione coerentemente alla facoltà esercitata dall’ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.
Raccolte fondi occasionali     i I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione l rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall’articolo 13, comma 2 del CTS oppure allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione, coerentemente alla facoltà esercitata dall’ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.

(1) clicca su download allegati per scaricare il modello di rendiconto 

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