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Articolo 22 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili

SM Accertamento 02
D.P.R. 29.09.1973, n. 600

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Titolo 2 - Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Articolo 22 - Tenuta e conservazione delle scritture contabili


Testo in vigore dal 25 ottobre 2001

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali peri libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute anorma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. (2)
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definitigli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. (3)
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività. (1)

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note:
(1) Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, gli adempimenti e i versamenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25,26, 27, 33, 35, e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 nonché dell'articolo 22 del D.P.R. n. 600/73, i cui termini sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30.11.1996.Cfr. D.L. 11.07.96, n. 366 articolo 1, comma 7; così anche il D.L.06.09.1996, n 467, articolo 1, comma 7.
(2) Comma sostituito dall'articolo 8 L.18.10.2001, n. 383,(G.U.24.10.2001, n. 248), con decorrenza dal 25.10.2001.
Testo precedente:
" Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali peri libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili dicui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'articolo 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell' articolo21, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 e numerate e bollate a norma dell'articolo 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bolloe di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli Uffici del Registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni."
(3) Comma sostituito dall'articolo 10 quinquies, D.L. 2.03.1989,n. 69.
.Autore: Giovanni e Felice Montanaro - Studio Montanaro Trani - commercialisti - revisori legali - consulenti di impresa - scritture contabili - cronaca - dichiarazioni fiscali-scritture contabili  -dichiarazioni fiscali-controlli- 

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