È ’fatto obbligo di:
- procedere all' iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.u.n.t.s.) ottenibile solo dopo aver adeguato il proprio statuto al codice del Terzo settore;
- indicare nell'atto costitutivo: la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata se prevista.
- indicare nello statuto le norme relative al funzionamento dell'ente;
- svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- inserire, nella denominazione sociale l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “Ets” che e deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni “Odv”, “Aps”, “impresa sociale” o “ente filantropico”);
- stipulare contratti di Assicurazione (ma solo nel caso in cui l'Ente si avvale dell'opera di volontari);
- depositare il bilancio;
- se esercitano attività in forma di impresa commerciale e che rientrano nelle soglie dimensionali previste dal Codice del Terzo Settore presso il Registro delle Imprese.
- se non rivestono la qualifica di impresa sociale possono, in alternativa, redigere il bilancio secondo i modelli specifici previsti dal Codice del Terzo Settore;
- se non iscritti al Registro delle Imprese, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). - tenere: Libri sociali e altri registri (non contabili);
- se viene svolta attività di impresa, tenere: Scritture contabili;
Riferimenti normativi:
art. 5 - Attività di interesse generale D.Lgs 117/2017
art. 11 - Iscrizione D.Lgs 117/2017
art. 13 - Scritture contabili e bilancio D.Lgs 117/2017
art. 15 - Libri sociali obbligatori D.Lgs 117/2017
art. 18 - Assicurazione obbligatoria D.Lgs 117/2017
art. 21 - Atto costitutivo e statuto D.Lgs 117/2017
art. 45 - Registro unico nazionale del Terzo settore D.Lgs 117/2017