Libri sociali e altri registri (non contabili)

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Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a istituire e aggiornare i seguenti

libri sociali:

  • Libro degli associati o aderenti;

  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Registri:

Responsabilità della tenuta

  • Il libro degli associati, il libro dell’assemblea, il registro dei volontari sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.

  • I libri relativi agli altri organi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Diritto di consultazione

Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, e non può essere escluso dallo statuto, ma solo regolato nelle modalità di esercizio (Ministero del Lavoro - nota direttoriale 27.03.2026, n. 5003).
Tale diritto non si applica agli enti espressamente esclusi dall’articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Note:
Non sussiste alcun obbligo di vidimazione o bollatura per i libri sociali e per gli altri registri tenuti dagli Enti del Terzo settore. Il Codice del Terzo Settore prevede esclusivamente la tenuta dei libri sociali, ma non impone formalità di vidimazione o bollatura. 

Riferimento normativo:
art. 15 - libri sociali obbligatori D.Lgs 117/2017
art. 17 - volontario e attività di volontariato D.Lgs 117/2017

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