Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a istituire e aggiornare i seguenti
libri sociali:
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Libro degli associati o aderenti;
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Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
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Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
Registri:
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Registro dei volontari
Responsabilità della tenuta
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Il libro degli associati, il libro dell’assemblea, il registro dei volontari sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.
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I libri relativi agli altri organi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Diritto di consultazione
Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, e non può essere escluso dallo statuto, ma solo regolato nelle modalità di esercizio (Ministero del Lavoro - nota direttoriale 27.03.2026, n. 5003).
Tale diritto non si applica agli enti espressamente esclusi dall’articolo 4, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
Note:
Non sussiste alcun obbligo di vidimazione o bollatura per i libri sociali e per gli altri registri tenuti dagli Enti del Terzo settore. Il Codice del Terzo Settore prevede esclusivamente la tenuta dei libri sociali, ma non impone formalità di vidimazione o bollatura.
Riferimento normativo:
art. 15 - libri sociali obbligatori D.Lgs 117/2017
art. 17 - volontario e attività di volontariato D.Lgs 117/2017