Per usufruire dei bonus edili, per i quali è obbligatorio il bonifico parlante, i committenti non devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla ritenuta dell’8%, operata dalla banca, prevale su quella generale (circolare 28 luglio 2010, n. 40/E).
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