Dichiarazione annuale IVA
La Dichiarazione annuale IVA è l’adempimento fiscale attraverso il quale i soggetti passivi comunicano all’Agenzia delle Entrate il riepilogo delle operazioni rilevanti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto effettuate nel corso dell’anno, in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
La dichiarazione consente di determinare:
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l’IVA a debito da versare;
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l’IVA a credito da riportare, compensare o chiedere a rimborso;
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la posizione IVA complessiva del contribuente.
Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972.
In linea generale, sono esonerati dall’obbligo:
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i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54–89, L. 190/2014);
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i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti senza diritto alla detrazione (art. 10, D.P.R. 633/72);
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i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72);
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altri soggetti specificamente individuati dalla normativa e dalle istruzioni ministeriali.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione IVA deve essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile (art. 8, comma 1, D.P.R. 322/1998), esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998.
A partire dal 2017, la dichiarazione IVA è autonoma e non più inclusa nel modello Redditi (art. 8, D.P.R. 322/1998).
Contenuto del modello
Il modello di dichiarazione IVA è strutturato in diversi quadri, tra cui:
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Quadro VA – dati generali del contribuente;
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Quadro VE – operazioni attive (artt. 20–23, D.P.R. 633/72);
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Quadro VF – operazioni passive e detrazione IVA (art. 19, D.P.R. 633/72);
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Quadro VJ – inversione contabile (reverse charge) e casi particolari (art. 17, D.P.R. 633/72);
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Quadro VL – liquidazione annuale;
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Quadro VX – credito, rimborso e compensazione (artt. 30 e 38-bis, D.P.R. 633/72);
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Quadri VS/VW – IVA di gruppo e società non operative (art. 73, D.P.R. 633/72; art. 30, L. 724/1994).
Versamento dell’IVA
L’eventuale IVA a debito risultante dalla dichiarazione deve essere versato entro il 16 marzo dell’anno successivo o, in alternativa, (art. 20, D.Lgs. 241/1997):
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in massimo dieci rate mensili consecutive (la prima con scadenza 16 marzo) applicando gli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima.
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in unica soluzione entro il 16 giugno con maggiorazione dell’1,6%;
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a partire dal 16 giugno, in massimo sette rate mensili consecutive, con maggiorazione dell’1,6%, applicando gli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima.
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in unica soluzione entro il 30 giugno;
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a partire dal 30 giugno, in massimo sei rate mensili consecutive, applicando all'importo dovuto entro il 16 giugno, una ulteriore maggiorazione dello 0,40%, e gli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima.
Il versamento avviene tramite modello F24, con possibilità di compensazione dei crediti fiscali (D.Lgs. 241/1997).
Sanzioni
L’omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997, con possibilità di riduzione mediante ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997).