![ricevuta lavoro occasionale 50 80]()
Lo svolgimento occasionale di attività di lavoro autonomo non comporta l’obbligo di richiesta di attribuzione di partita i.v.a..E' pertanto sufficiente rilasciare una semplice ricevuta dei compensi percepiti.
Per considerare il autonomo occasionale è necessario che l’attività:- sia svolta in assenza di continuità (per ciascun committente non può superare il periodo di trenta giorni in uno stesso anno solare);- non preveda vincoli di coordinazione o di subordinazione col committente.
Nei casi in cui i compensi derivanti da tale attività siano superiori a € 5.000 è previsto, per i soggetti che svolgono attività di lavoro occasionale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, utilizzando l'apposito modello,
In tal caso, chi supera € 5.000, è tenuto a versare i contributi solamente per la quota che eccede tale limite.Dal 21 dicembre 2021, per i committenti che operano in qualità di imprenditori (2) (restano pertanto esclusi i liberi professionisti), è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva, tramite sms o posta elettronica (no pec) (1) all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (in ragione del luogo dove si svolge la prestazione), dello svolgimento occasionale di attività di lavoro autonomo.La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa: - dati del committente e del prestatore; - luogo della prestazione; - sintetica descrizione dell’attività; - compenso pattuito;- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Sanzioni:In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni amministrative da € 500,00 a € 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato.Per visualizzare e/o stampare la ricevuta suggerita dallo studiomontanaro basta cliccare in basso su dowload allegati.
Committente
|
comunicazionepreventiva |
riferimenti |
| Libero professionista |
no |
nota 29/2022 Ministero del Lavoro |
| Società a partecipazione pubblica |
si |
nota 393/2022 Ministero del Lavoro |
Lavoratore
|
comunicazionepreventiva |
riferimenti |
| Attività di volontariato con solo rimborso spese |
no |
nota 393/2022 Ministero del Lavoro |
| Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine |
no * |
nota 393/2022 Ministero del Lavoro |
| Guide turistiche |
no * |
nota 393/2022 Ministero del Lavoro |
| Prestazioni rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti |
no |
nota 393/2022 Ministero del Lavoro |
| Produttori assicurativi |
si |
nota 393/2022 Ministero del Lavoro |
| Traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua |
no * |
nota 393/2022 Ministero del Lavoro |
* trattasi di prestazioni di natura prettamente intellettuale
(1) Sono statei istituiti i seguenti recapiti i posta elettronica:
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(2)Con nota del 29/2022 l’Ispettorato nazionale del lavoro, in via interpretativa, restringe il campo di applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’Articolo 2222 - Contratto d'opera c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Riferimenti normativi:L. n. 215/202 di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto fiscale 2022) Ispettorato Nazionale del Lavoro nota 393/2022condivisa con il Ministerod el Lavoro