Al fine di evitare le numerose frodi in ambito IVA l'articolo 1 della legge di Stabilità 2015, ha introdotto lo split payment o scissione dei pagamenti.
Con questo istituto, per le prestazioni di servizio e forniture alla P.A., il fornitore incassa l’ammontare l’importo fatturato al netto dell’IVA in quanto darà l’ente della Pubblica Amministrazione che si occuperà di versare direttamente all’Erario l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata.
Successivamente, con decorrenza 01.07.2017, l’art. 1, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, la disciplina dello split payment estendendo il meccanismo in esame anche a tutte:
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le fatture emesse dai lavoratori autonomi alle pubbliche amministrazioni, ossia ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (unici fornitori delle PA che erano esclusi dalla disciplina iniziale);
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le società controllate da Pubbliche amministrazioni centrali e locali;
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le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
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A partire dal 01.01.2018 la disciplina in esame è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo ad opera dell’art. 3, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, che estende il meccanismo dello split payment anche a:
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enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona)
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le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
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le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70%.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato a questo l’elenco, per l’anno 2018, dei soggetti obbligati a ricevere fatture con l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Lo split payment non si applica a tutte le seguenti cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:
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operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
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cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
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“piccole spese” ovvero operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
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operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ai sensi del d.p.r. 633/1972.
Nelle fatture i fornitori dovranno riportare:
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il valore dell’I.V.A.;
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la dicitura “Scissione dei pagamenti” o “Split payment” (la mancata indicazione di tale dicitura comporta l’applicazione della sanzione, che varia da € 1.000 a € 8.000, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/97).
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il totale dovuto al netto dell’I.V.A..