Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 27 giugno 2018, ha approvato il decreto legge che prevede la proroga dell’entrata in vigore dell’utilizzo obbligatorio della Fattura Elettronica (FE) relativa alle cessioni di carburante al posto della scheda carburante.
Quindi, l’obbligo di utilizzo della Fattura Elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso tutti gli impianti stradali di distribuzione carburante, da parte di soggetti passivi Iva è previsto a partire dal 1° gennaio 2019 (data in cui diventerà obbligatoria l’entrata in vigore della fattura elettronica per tutte le transazioni tra privati).
Resta, invece, invariato per i titolari di partita i.v.a. l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di pagare il distributore di carburante attraverso mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 605.) al fine di poter dedurre il costo e detrarre l’IVA relativi all’acquisto di carburante (art. 164 T.U.I.R.).
La proroga non riguarda l’altro settore interessato dall’entrata in vigore “anticipata” della Fattura Elettronica tra privati al 1° luglio 2018, ovvero le fatture per prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione Pubblica.