Dal 25 gennaio 2021 anche gli avvocati potranno pagare i contributi previdenziali trramite mod. F24 beneficiando, quindi, della possibilità di compensare il debito con eventuali crediti spettanti (i.v.a., I.R.Pe.F. ecc).
Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 1 dell'11.01.2021, ha istituito le causali per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
Nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) del modello F24 si dovrà riportare:
codice Ente: “0013”
codice sede: nessun valore
causale contributo:
- E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”.
codice posizione: nessun valore
periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.