Agenzie Viaggio – Tour operator – imprese turistico alberghiere – sospensione dei pagamenti

Lettere Informative

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L’art. 8 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da virus CODIV-19”, dispone, Per:

 - le imprese turistico-ricettive

- le agenzie di viaggio e turismo

- i tour operator,

con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa in Italia, sono sospesi, fino al 30

aprile 2020:

la sospensione, su tutto il territorio nazionale, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.

dei termini di:

  • versamento di ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta;
  • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

I versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Si tratta, di fatto

delle scadenze del 16 marzo e 16 aprile 2020 dei

  • versamenti delle ritenute alla fonte di cui al DPR n. 600/1973:
    • art. 23: ritenute su redditi di lavoro dipendente;
    • art. 24: ritenute su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente;
    • art. 29: ritenute su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) relative a compensi corrisposti

degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori dipendenti :

  • trasmissione della denuncia Uniemens relativa a gennaio 2020 ((scadenza del 2 marzo 2020);
  • iversamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2020 (scadenza del 16 marzo 2020);
  • trasmissione della denuncia Uniemens relativa a febbraio 2020 (scadenza del 31 marzo 2020);
  • il versamento dei contributi relativi al mese di marzo 2020 (scadenza del 16 aprile 2020);
  • la trasmissione della denuncia Uniemens relativa a marzo 2020 (scadenza del 30 aprile 2020);

degli adempimenti e dei versamenti dei premi INAIL quali:

  • presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2019 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (scadenza del 2 marzo 2020).

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