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Scade il termine previsto dall’art. 1 – comma 997 – 1000 legge di bilancio 2018 per la rideterminazione del valore delle partecipazioni (1) e dei terreni.
Entro oggi si dovrà:
redigere e giurare la perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di perizia di stima dei terreni);
versare la prima (di tre) o l’unica rate dell'imposta sostitutiva dell'8%. In caso di versamento rateale le altre rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni successivi maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.
(1) le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni realizzate concorrono a formare il reddito:
nel 2018 per 58,14% (non più 49,72%) per le qualificate mentre quelle non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.
dal 1° gennaio 2019, su tutte le plusvalenze da cessione quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno) si applicherà l’imposta sostitutiva del 26%. Occorre quindi confrontare l'ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell'8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della plusvalenza con le regole ordinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione dell'imposta nella misura dell'8%, se la plusvalenza è di lieve entità conviene generalmente applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa. Con riferimento ai terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte di una persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera sempre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera plusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni.
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