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I contribuenti che adottano la liquidazione IVA trimestrale devono effettuare il versamento dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con maggiorazione dell’1% a titolo di interesse corrispettivo.
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trimestre |
periodo |
Codice tributi |
scadenza |
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1° |
gennaio - marzo |
6031 |
18 Maggio 2026 (2) |
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2° |
aprile – giugno |
6032 |
20 Agosto 2026 (posticipo periodo feriale) |
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3° |
luglio – settembre |
6033 |
16 Novembre 2026 |
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4° |
ottobre – dicembre |
6034 |
16 Marzo 2027 (tramite dichiarazione IVA annuale) |
Modalità di versamento:
- Tramite modello F24 applicando la maggiorazione dell’1% per ciascuna liquidazione trimestrale (eccetto il 4° trimestre, che confluisce nella dichiarazione IVA annuale)
- Qualora l'imposta a debito non superi il limite di € 100,00, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo.
Fine modulo
ved.
liquidazione periodica i.v.a.
sanzioni pagamento imposte - ritenute
(1) Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche:
Direttamente mediante i servizi:
- telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
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