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I contribuenti che adottano la liquidazione IVA mensile devono effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il giorno 16 (1) (2) del mese successivo a quello di riferimento.
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periodo |
codice tributo |
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Gennaio |
6001 |
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Febbraio |
6002 |
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Marzo |
6003 |
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Aprile |
6004 |
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Maggio |
6005 |
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Giugno |
6006 |
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Luglio |
6007 |
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Agosto |
6008 |
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Settembre |
6009 |
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Ottobre |
6010 |
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Novembre |
6011 |
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Dicembre |
6012 |
Modalità di versamento:
· Tramite modello F24 (3); se l’IVA a debito non supera € 25,82, il versamento può essere rinviato e cumulato con quello del periodo successivo.
ved.
liquidazione periodica i.v.a.
sanzioni pagamento imposte - ritenute
(1) Se una scadenza fiscale cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento o l’adempimento è automaticamente spostato al primo giorno lavorativo successivo art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70.
(2) La scadenza dell’IVA relativa al mese di luglio (ordinariamente 16 agosto) è prorogata al 20 agosto.
(3) Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche:
· direttamente mediante i servizi:
- telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)
· tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
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