Regolarizzazione delle irregolarità formali

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Agevolazione Sanatoria irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'i.v.a. e dell'I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022
Rientrano, tra le altre:
  • errata indicazione del codice “natura” nella fattura elettronica (con operazione comunque correttamente rilevata nella dichiarazione Iva);
  • invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale, e, in quanto tale, sanabile grazie alle nuove previsioni;
  • corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;
  • dichiarazioni fiscali annuali redatte e presentate non in conformità ai modelli approvati ovvero con errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
  • violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
  • irregolarità o le omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
  • detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
  • mancata iscrizione al Vies (necessario per poter effettuare operazioni intracomunitarie - articolo 11, Dlgs 471/1997).

Irregolarità escluse dalla sanartoria - violazioni contestate in atti divenuti definitivi prima della entrata in vigore della presente leggeal (1° gennaio 2023);
- violazioni formali oggetto di rapporto pendente sempre al 1° gennaio 2023, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori);

- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di .
Importo dovuto € 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni
Pagamento  Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al prossimo 31 ottobre e al 31 marzo 2024.
Termine così modificato dall’articolo 19 del Dl n. 34/2023; originariamente le scadenze previste erano le seguenti: 
- 31.03.2023;
- 31.03.2024.
Validità della sanatoria La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Rapporti con altre agevolazioni previste dalla tregua fiscale  chiusura liti tributarie pendenti (commi 186)
la definizione agevolata delle liti pendenti prevede la possibilità di definire le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia e del 40% negli altri casi.
Poiché le sanzioni non collegate al tributo possono, in molti casi, rientrare nella sanatoria delle irregolarità formali e, quindi, essere definite con il pagamento di € 200,00 per ogni periodo di imposta.
Note Rientrano nella regolarizzazione:
- le fatture elettroniche inviate allo Sdi oltre i termini ordinari, ma incluse nella liquidazione Iva e i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;
Riferimento normativo Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c.166 - 173

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