| Agevolazione | Sanatoria irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'i.v.a. e dell'I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022 Rientrano, tra le altre:
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| Irregolarità escluse dalla sanartoria | - violazioni contestate in atti divenuti definitivi prima della entrata in vigore della presente leggeal (1° gennaio 2023); - violazioni formali oggetto di rapporto pendente sempre al 1° gennaio 2023, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione; - atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori); - le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di . |
| Importo dovuto | € 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni |
| Pagamento | Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al prossimo 31 ottobre e al 31 marzo 2024. Termine così modificato dall’articolo 19 del Dl n. 34/2023; originariamente le scadenze previste erano le seguenti: - 31.03.2023; - 31.03.2024. |
| Validità della sanatoria | La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. |
| Rapporti con altre agevolazioni previste dalla tregua fiscale | chiusura liti tributarie pendenti (commi 186) la definizione agevolata delle liti pendenti prevede la possibilità di definire le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia e del 40% negli altri casi. Poiché le sanzioni non collegate al tributo possono, in molti casi, rientrare nella sanatoria delle irregolarità formali e, quindi, essere definite con il pagamento di € 200,00 per ogni periodo di imposta. |
| Note | Rientrano nella regolarizzazione: - le fatture elettroniche inviate allo Sdi oltre i termini ordinari, ma incluse nella liquidazione Iva e i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta; |
| Riferimento normativo | - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c.166 - 173 |
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