Cartelle di pagamento - stralcio dei carichi fino a €1.000, affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015

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 Stralcio cartelle

Alla data del 31.03.2023 sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al 01.01.2023, fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi  ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al  2015 dalle amministrazioni statali, Agenzie fiscali e Enti pubblici previdenziali con esclusione del capitale e di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

sospensione riscossione Dal 01.01.2023  fino al 30.04.2023 (1)
debiti esclusi dallo stralcio Non sono annullati i debiti relativi ai carichi relativi a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea;
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Casi particolari

      somme dovute  somme stralciate
sanzioni amministrative, comprese quelle per violazionidel codice della strada, diverse da quelle irrogate perviolazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativiai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali

- sanzioni            
- spese procedure esecutive
- spese notifica cartelle

interessi
maggiorazioni

(1) inizialmente 31.03.2023 



L'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori che non aderiscono devono, entro il 31 gennaio 2023, darne notizia  mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Riferimento normativo:
 Legge di Bilancio 2023  - c. 222 - 230

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