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E' possibile definire, pagando oltre, a imposte, contributi previdenziali e interessi, la sanzione ridotta del 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile), le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972)
delle dichiarazioni annuali
:
- dell’Iva,

- dei redditi,
- dei sostituti d’imposta,
- dell’Irap,
delle liquidazioni periodiche i.v.a. (ved. Risoluzione 7/E 2023 Agenzia delle Entrate)

relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali, al 01.01.2023:
- non è scaduto il termine di pagamento dell'importo dovuto ovvero delle relative rate, in caso di pagamento dilazionato.
- le comunicazioni non sono state ancora recapitate.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme eventualmente già versate fino a concorrenza dei debiti definibili  restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Con riferimento alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, i termini di decadenza per notificare le cartelle di pagamento, sono prorogati di un anno.
Anche nel caso di importo originario non superiore a € 5.000 è ora possibile beneficiare di 20 rate trimestrali (anziché 8 rate).
Per approfondimenti: Circolare 1E 2023 Agenzia delle Entrate

Rirefimento normativo:
Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c.166 - 173

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