
La legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di cedere in modo agevolato ai soci:
- gli immobili (terreni e fabbricati);
- i beni mobili non strumentali;
non strumentali per destinazione (beni senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata.);
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 13%.
| Soggetti beneficiari beneficiarie | Società: - in nome collettivo, - in accomandita semplice, - a responsabilità limitata, - per azioni e in accomandita per azioni; compreso le società operanti nel settore agricolo e quelle in stato di liquidazione. |
| Soggetti esclisi | - società cooperative; - società consortili; - i consorzi; - gli enti commerciali; - gli enti non commerciali. |
| Termine per l'assegnazione | 30.09.2023 |
| Requisiti del socio | - la persona fisica o il isoggetto diverso da persona fisica, anche se non residente nel territorio dello Stato, deve risultare socio al 30.09.2022 ovvero essere iscritto entro il 30.01.2023 in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 01.10.2022. Casi particolari: - morte del socio risultante al 30.09.2022; l’erede che accetta l'eredità subentra dopo il 30 settembre 2022; - intestazione fiduciaria ante 30.09.2022: fornendo prova che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante ed il fiduciario, sia sorto anteriormente alla predetta data; - usufrutto: la qualità di socio va riferita al nudo proprietario. L'assegnazione può essere fatta anche solo a beneficio di una parte dei soci. |
| Requisiti dei beni | Al momento dell’assegnazione (non quello di delibera che dispone l’assegnazione) devono essere - beni immobili: diversi da quelli strumentali per destinazione (ved. Tuir Articolo 43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario, comma 2, primo periodo);
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| Beni esclusi dall'agevolazione | Beni immobili che, anche se per le loro caratteristiche sono qualificabili come strumentali per natura, in quanto non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sonoutilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore. Beni mobili (autovetture, aeromobili, e imbarcazioni) che sono utilizzati dalle società di noleggio, dalle scuole di addestramento al volo e alla navigazione. |
| Imposta sostitutiva dovuta | 8% sostitutiva di imposte sui redditi e I.R.A.P. (10,5 % in caso di società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. |
| Base imponibile |
Plusvalenza (differenza tra valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il costo fiscalmente riconosciuto). |
| Scadenza pagamento | - 60 % entro il 30.09.2023; - 40% entro il 30.11.2023, È ammessa la compensazione del debito. |
| Modalità di pagamento |
Tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 30/E del 22 giugno 2023, ha ridenominato: |
| Effetti della estromissione | 1° gennaio 2023. |
| I.v.a. | L'IVA è applicata secondo le regole ordinarie e non è possibile determinare la base imponibile in funzione del valore catastale dell’immobile. |
| Vantaggi |
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| Casi particolari | nuovi soci: se, dopo il 30 settembre 2022, sono entrati nella compagine sociale nuovi soci, quest'ultimi non sono ammessi al beneficio; variazione quote di partecipazione: l'agevolazione spetta anche se la percentuale di partecipazione al capitale sociale è mutata dopo il 30 settembre 2022; usufrutto sulla partecipazione: la qualità di socio va riferita al nudo proprietario |
| note | Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. per le società in liquidazione l'Agenzia ha chiarito che nel caso in cui non vi è (più) esercizio d'impresa tutti gli immobili (dunque, anche quelli che nella fase precedente la liquidazione erano considerati strumentali per destinazione) rientrano nell'agevolazione. (1) La registrazione, prima dell'estromissione, di un contratto di locazione, può costituire la prova documentata che l'immobile non è utilizzato strumentalmente. |
| Riferimenti normativi | - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 100 - 105 |
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R.131/1986, n. 131.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art.9 del testo unico delle imposte sui redditi o, in alternativa, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del D.P.R. 917/1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.