Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge sono le seguenti (art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007):
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000;
con un importo minimo pari a € 1.000,00 (1).
La sanzione è applicabile sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento sia a colui che ha ricevuto la somma in contante.
(1) Per violazioni commesse dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il minimo era fissato in € 2.000,00.
(2) Sono equiparate al contante le monete con un tenore in oro di almeno il 90%; e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, oltre alle carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso o che possono essere usate per pagare, per l’acquisto o per la restituzione di valuta, se non è collegata a un conto corrente.