Il rilascio del visto di conformità costituisce un’attività ad elevato contenuto di responsabilità per il professionista abilitato. Sebbene la normativa lo configuri, in linea generale, come un controllo di natura formale, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito degli obblighi, riconoscendo la possibile rilevanza penale delle condotte non diligenti.

Responsabilità penale del professionista

La Corte di Cassazione ha chiarito che il professionista che rilascia un visto di conformità mendace – sia esso “leggero” o “pesante” – può essere chiamato a rispondere penalmente.
In particolare, è stato affermato che tale condotta può integrare:

  • violazioni ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 241/1997;
  • responsabilità in concorso con il contribuente (art. 110 c.p.);
  • il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. 74/2000).

L’apposizione di un visto non veritiero, infatti, è considerata un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, soprattutto nei casi di crediti inesistenti o componenti fittizi.

Fatture false e concorso nel reato

Un principio particolarmente rilevante riguarda le dichiarazioni contenenti fatture false.
Secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. III, n. 2351/2023), l’apposizione del visto di conformità su tali dichiarazioni comporta il concorso nel reato, salvo che il professionista riesca a dimostrare di aver svolto tutte le verifiche richieste dalla normativa.

In particolare, il professionista è tenuto a verificare:

  • la regolarità della contabilità;
  • la coerenza tra fatture e operazioni effettivamente realizzate;
  • la veridicità della documentazione ricevuta.

Ne deriva che non è sufficiente un controllo meramente cartolare: è richiesta una verifica concreta e documentata dell’attività economica sottostante.

Il concorso nel reato e le conseguenze

La responsabilità penale si configura quando il comportamento del professionista fornisce un contributo rilevante alla realizzazione dell’illecito fiscale.
La Cassazione ha ritenuto sussistente tale contributo, ad esempio, quando il professionista:

  • appone il visto su dichiarazioni con crediti inesistenti;
  • trasmette dichiarazioni fraudolente;
  • omette qualsiasi controllo sostanziale;
  • non conserva la documentazione verificata.

Le conseguenze possono essere particolarmente gravi e includono:

  • condanna penale per concorso nel reato;
  • sequestro e confisca per equivalente dei beni;
  • responsabilità patrimoniale anche in solido con il contribuente.

Diligenza richiesta e controlli sostanziali

Un ulteriore rafforzamento degli obblighi di verifica emerge dalla più recente giurisprudenza (Cassazione, ordinanza n. 8845/2026), secondo cui il visto di conformità implica un livello di diligenza qualificata.
Il professionista non può limitarsi a verificare la mera corrispondenza formale dei dati, ma deve accertare anche la loro effettiva esistenza sostanziale, soprattutto in presenza di crediti utilizzati in compensazione.
Questo orientamento si affianca alle indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 57/2009), che raccomandano:

  • l’utilizzo di check-list di controllo;
  • la raccolta e conservazione della documentazione giustificativa;
  • la verifica anche della documentazione relativa a soggetti terzi (es. fornitori).

Profili critici e considerazioni operative

L’evoluzione giurisprudenziale evidenzia un significativo ampliamento della responsabilità del professionista, con un evidente scostamento rispetto al dato normativo.
Infatti:

  • la normativa sul visto di conformità prevede controlli prevalentemente formali;
  • la giurisprudenza richiede, invece, verifiche anche sostanziali;
  • il professionista è esposto a responsabilità penale anche in presenza di apparente regolarità documentale.

In questo contesto, diventa fondamentale adottare un approccio prudenziale, che includa:

  • procedure strutturate di controllo;
  • tracciabilità delle verifiche svolte;
  • adeguata conservazione documentale.

Conclusioni

Il visto di conformità non può più essere considerato un’attività meramente formale.
Alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, il professionista è chiamato a svolgere controlli più approfonditi, idonei a garantire non solo la correttezza documentale, ma anche la coerenza sostanziale delle operazioni dichiarate.
In assenza di un chiarimento normativo, l’adozione di comportamenti rigorosi e documentati rappresenta l’unico strumento efficace per ridurre il rischio di incorrere in sanzioni penali.

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.