Attenuante per estinzione del debito tributario
Fuori dai casi di non punibilità, le pene previste per i reati tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie quando il debito tributario – comprensivo di sanzioni amministrative e interessi – è integralmente estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado.
Debito in rateizzazione
Se, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione (anche a seguito di procedure conciliative o di adesione all’accertamento), l’imputato deve:
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comunicare la situazione al giudice procedente;
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allegare la documentazione relativa al piano di pagamento;
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informare contestualmente l’Agenzia delle Entrate, indicando il procedimento penale.
Sospensione del processo
In caso di rateizzazione:
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il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione;
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trascorso un anno, la sospensione è revocata, salvo attestazione dell’Agenzia delle Entrate circa la regolarità dei pagamenti;
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in caso di regolarità, la sospensione prosegue per ulteriori tre mesi, prorogabili una sola volta (fino a un massimo di altri tre mesi) per consentire l’integrale pagamento.
La sospensione è revocata anticipatamente se:
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l’Agenzia delle Entrate attesta l’integrale versamento;
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viene comunicata la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione rimane sospeso.
Patteggiamento (art. 444 c.p.p.)
Per i reati tributari, la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) può essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado se:
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il debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) è stato integralmente estinto;
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ricorre il ravvedimento operoso, salvo le ipotesi previste dall’art. 13, commi 1 e 2.
Aggravante per consulenza fiscale illecita
Le pene previste per i delitti di cui al Titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale, svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, mediante l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale
Giurisprudenza
- Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 2935/2026
La nuova formulazione dell’art. 13-bis del Dlgs 74/2000, introdotta dal Dlgs 87/2024, si applica anche ai procedimenti in corso in quanto disciplina più favorevole per l’imputato (favor rei). La norma, nella versione previgente, riconosceva la riduzione fino alla metà della pena e la non applicazione delle pene accessorie solo se il debito tributario fosse stato integralmente estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Con la riforma, il termine è stato esteso fino alla chiusura del dibattimento di primo grado. La Cassazione ha quindi ritenuto retroattiva la nuova disciplina e ha affermato che, se il debito è stato estinto prima della chiusura del dibattimento, l’attenuante deve essere rivalutata anche nei processi pendenti.
Riferimento normativo
- Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 - Articolo 13 bis - Circostanze del reato
Note