Attenuanti - aggravanti

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Attenuante per estinzione del debito tributario

Fuori dai casi di non punibilità, le pene previste per i reati tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie quando il debito tributario – comprensivo di sanzioni amministrative e interessi – è integralmente estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Debito in rateizzazione

Se, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione (anche a seguito di procedure conciliative o di adesione all’accertamento), l’imputato deve:

  • comunicare la situazione al giudice procedente;

  • allegare la documentazione relativa al piano di pagamento;

  • informare contestualmente l’Agenzia delle Entrate, indicando il procedimento penale.

Sospensione del processo

In caso di rateizzazione:

  • il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione;

  • trascorso un anno, la sospensione è revocata, salvo attestazione dell’Agenzia delle Entrate circa la regolarità dei pagamenti;

  • in caso di regolarità, la sospensione prosegue per ulteriori tre mesi, prorogabili una sola volta (fino a un massimo di altri tre mesi) per consentire l’integrale pagamento.

La sospensione è revocata anticipatamente se:

  • l’Agenzia delle Entrate attesta l’integrale versamento;

  • viene comunicata la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione rimane sospeso.


Patteggiamento (art. 444 c.p.p.)

Per i reati tributari, la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) può essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado se:

  • il debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) è stato integralmente estinto;

  • ricorre il ravvedimento operoso, salvo le ipotesi previste dall’art. 13, commi 1 e 2.


Aggravante per consulenza fiscale illecita

Le pene previste per i delitti di cui al Titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale, svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, mediante l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale


Giurisprudenza

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 2935/2026
    La nuova formulazione dell’art. 13-bis del Dlgs 74/2000, introdotta dal Dlgs 87/2024, si applica anche ai procedimenti in corso in quanto disciplina più favorevole per l’imputato (favor rei). La norma, nella versione previgente, riconosceva la riduzione fino alla metà della pena e la non applicazione delle pene accessorie solo se il debito tributario fosse stato integralmente estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Con la riforma, il termine è stato esteso fino alla chiusura del dibattimento di primo grado. La Cassazione ha quindi ritenuto retroattiva la nuova disciplina e ha affermato che, se il debito è stato estinto prima della chiusura del dibattimento, l’attenuante deve essere rivalutata anche nei processi pendenti.

 

Riferimento normativo

 

  • Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 - Articolo 13 bis - Circostanze del reato 

 


Note

 

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