L’articolo 19 del DPR 602/1973 disciplina in modo organico la rateazione dei debiti iscritti a ruolo (cioè affidati all’agente della riscossione), stabilendo quando si può ottenere, come funziona e quando si perde il beneficio, oltre alle ipotesi eccezionali di riammissione.
Ecco una spiegazione chiara e strutturata 👇
📌 1. Presupposti per ottenere la rateazione
Il contribuente può chiedere la dilazione del pagamento quando si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica.
✔️ Tipologie di rateazione
- Ordinaria: fino a 72 rate mensili (6 anni)
- Straordinaria: fino a 120 rate mensili (10 anni)
👉 concessa se il contribuente dimostra una grave e comprovata difficoltà economica
✔️ Modalità di accesso
- Per debiti sotto una certa soglia → procedura semplificata (anche senza documentazione)
- Per importi più elevati → serve documentazione sulla situazione economica (ISEE, bilanci, ecc.)
📉 2. Effetti della concessione
Una volta ottenuta la rateazione:
- Il contribuente non è considerato inadempiente
- L’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive (es. pignoramenti), salvo eccezioni
- Si sospendono alcune misure cautelari (o non vengono attivate)
⚠️ 3. Decadenza dal beneficio
Il contribuente perde la rateazione se non paga un certo numero di rate.
Regola generale attuale:
- Decadenza dopo 8 rate non pagate, anche non consecutive
Effetti della decadenza:
- Il debito residuo diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione
- Riprendono (o iniziano) le azioni di riscossione forzata
- Non si può ottenere una nuova rateazione sullo stesso debito (salvo eccezioni)
🔄 4. Riammissione alla rateazione (eccezioni)
La legge prevede casi particolari in cui è possibile essere riammessi:
- In presenza di normative straordinarie (es. misure emergenziali come durante il COVID-19)
- Se il contribuente:
- presenta una nuova richiesta
- paga le rate scadute richieste dalla norma speciale
👉 Queste riammissioni non sono automatiche, ma dipendono da interventi legislativi specifici.