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Anno di |
Prescrizione accertamento |
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dichiarazione |
In presenza di violazioni penali (2) |
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presentata (6) |
omessa (1) |
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2006 |
31.12.2011 |
31.12.2012 |
31.12.2015 |
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2007 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2016 |
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2008 |
31.12.2013 |
31.12.2014 |
31.12.2017 |
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2009 |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
31.12.2018 |
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2010 |
31.12.2015 |
31.12.2016 |
31.12.2019 |
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2011 |
31.12.2016 |
31.12.2017 |
31.12.2020 (3) |
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2012 |
31.12.2017 |
31.12.2018 |
31.12.2021 |
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2013 |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
31.12.2022 |
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2014 |
31.12.2019 |
31.12.2020 (3) |
31.12.2023 |
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2015 |
31.12.2020 (2) |
26.03.2022 (4) |
31.12.2024 |
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2016 |
31.12.2022 (4) |
31.12.2024 (4) |
(5) |
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2017 |
31.12.2023 (4) |
31.12.2025 (4) |
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2018 |
26.03.2025 (4) |
31.12.2026 (4) |
- |
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2019 |
31.12.2025 (4) |
31.12.2027 (4) |
- |
| 2020 | 31.12.2026 | 31.12.2028 | |
| 2021 | 31.12.2027 | 31.12.2029 | |
| 2022 | 31.12.2028 | 31.12.2030 | |
| 2023 | 31.12.2029 | 31.12.2031 | |
| 2024 | 31.12.2030 | 31.12.2032 | |
| 2025 | 31.12.2031 | 31.12.2033 | |
(1) Il maggior termine per l’accertamento a coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi è applicabile anche ai lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro ha presentato il CUD in qualità di sostituto d’imposta (Corte di cassazione ordinanza 6 dicembre 2024, n. 31320)
(2) ll raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e dall’art. 57, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione (Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011). Pertanto, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (cfr., in tal senso, Cass. n. 11156 del 2021).
(3) Gli atti emessi entro tale data possono essere notificati tra il 01.03.2021 e il 28.02.2022 - proroga prevista dall'articolo 157 del Dl 34/2020
(4) L'articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia) ha sospeso, a causa dell’emergenza Covid, i termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
“… i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.” (Cassazione ordinanza 960 del 15 gennaio 2025).
(5) A partire dall’anno di imposta 2016, è stato abrogato, con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), il raddoppio dei termini in presenza di reato, ma si sono allungati gli ordinari tempi per la prescrizione degli avvisi di accertamento:
- un anno in più in caso di presentazione della dichiarazione;
- due anni in più in caso di omessa dichiarazione.
Pertanto l’Amministrazione finanziaria potrà notificare i propri avvisi di accertamento:
- in caso di avvenuta presentazione della dichiarazione: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione;
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione: entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
(6) Ai fini I.v.a., contribuenti che:
- documentano le operazioni effettuate esclusivamente mediante fatturazione elettronica e/o corrispettivi elettronici (come confermato dalla Risp. AE 11 maggio 2021 n. 331 dell'Agenzia delle Entrate, anche gli operatori esercenti una delle attività esonerate dall'obbligo di certificazione con rilascio di documento commerciale, in base al DM 10 maggio 2019, sono tenuti ad attrezzarsi per emettere scontrino o fattura elettronica al fine di ottenere il beneficio);
- garantiscono la tracciabilità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati per operazioni superiori ad € 500,00 (bonifico bancario o postale, la carta di debito, di credito e assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità);
possono richiedere la riduzione di due anni dei i termini di accertamento (art. 3 D.Lgs. 127/2015) mediante opzione da esercitare nel quadro RS del Modello dei redditi relavito all'anno di imposta interessato.
L'Agezia delle Entrate:
- con la Risp. AE 2 agosto 2022 n. 404 ha riconosciuto la possibilità di ridurre i termini di accertamento laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'art. 3 DM 4 agosto 2016. In particolare, è stato evidenziato che la RIBA (ricevuta bancaria) e il MAV (Mediante Avviso) soddisfano i criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'art. 3 del suddetto DM e, pertanto, danno diritto alla riduzione di due anni dei termini di accertamento se sussistono tutte le altre condizioni richieste dalla norma.
- con la Risp. AE 29 agosto 2022 n. 438 ha ulteriormente precisato che gli operatori non tenuti a emettere fattura elettronica o a documentare la cessione con scontrino o ricevuta possono usufruire della riduzione dei termini di accertamento se scelgono ugualmente di fatturare la vendita o di effettuare la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi.
Riferimenti normativi:
Articolo 57 D.P.R. 633/1972