Nei contratti di fornitura del servizio idrico, di energia elettrica e di gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti:
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tra il venditore e:
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gli utenti domestici;
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le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
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i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
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tra il distributore e il venditore,
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tra l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Riferimento normativo: art. 1 – comma 4 legge di bilancio 2018