Si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art. 3 Dl 06.01.1986 n. 2 convertito nella legge 60/86) ; termine confermato anche dalla giurisprudenza (Sentenze n.3658/1997 della Corte di Cassazione Sez. I Civ., n. 44/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e n.137/2005 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e la n.171172015 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza)
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