
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
(art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995) (1)
note:
Contributi gestione separata Inps
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, ‘l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale’.
(Corte di cassazione sentenza n. 32682/2022)
(1)
I termini prescrizionali sono sospesi, (per un totale di 129 giorni), dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (art. 37 Dl 18/2020) (ved. Inps Circolare 126/2021).
I termini prescrizionali sono sospesi, (per un totale di 182 giorni), dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (art. 11 Dl 183/2020) (ved. Inps Circolare 126/2021).