
| decorrenza | decorre in un momento successivo alla notifica della cartella di pagamento, ovvero, decorre dal giorno successivo a quello in cui il tributo o la sanzione devono essere pagati |
| Interruzione della prescrizione |
Ogni atto, emesso sia dell’ente creditore che dall’Agenzia Entrate-Riscossione, finalizzato alla costituzione in mora del debitore costituire in mora il debitore interrompe il termine di prescrizione della cartella. Attenzione: la prescrizione si differenzia dalla decadenza in quanto solo i termini di prescrizione si interrompono. |
Prescrizione della cartella
L’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento notificato ha una scadenza, ossia un termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l’obbligazione tributaria.
Il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 2946 e 2948 del codice civile, può essere decennale o quinquennale.
In particolare, si prescrivono in cinque anni:
Sui termini di prescrizione si è anche espressa più volte la giurisprudenza, infatti, secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, la prescrizione:
– è di 10 anni, per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP. A riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza 09 febbraio 2007 n. 2941 ha stabilito che: “in tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, c.c., bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”;
– è di 5 anni, per i tributi locali, secondo la Cassazione del 25 marzo 2021 n. 8405 e la Cassazione del 15 ottobre 2020 n. 22351;
– è di 5 anni, per il diritto annuale, secondo la Cassazione del 25 maggio 2021 n. 14244.
Decadenza della cartella
Con la decadenza si intende il termine entro cui la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente da quando l’ente titolare del credito ha iscritto a ruolo il debito.
I termini di decadenza sono quindi collegati al rispetto dei termini di notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, DPR n. 602/1973), come indicati in precedenza e, se non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare la riscossione. A titolo esemplificativo, se la cartella viene notificata oltre il termine di decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.
Come già accennato, a differenza dei termini di prescrizione, i termini di decadenza non possono essere sospesi; la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge, mentre, i termini di prescrizione, ove non rispettati, comportano l’estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, l’ente creditore non può più chiedere il pagamento né tramite ruolo né tramite altre procedure.
Pertanto, al contrario della prescrizione, nella decadenza i termini non possono essere interrotti e fatti ripartire da capo. L’unico modo per bloccarla è notificare la cartella di pagamento.