Cartelle di pagamento (prescrizione notifica)

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    ente creditore             prescrizione                          
Agenzia        delle Entrate

per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (art. 36-bis, DPR n. 600/1973) dal terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata (1).

per le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche  (Articolo 19 - Indennità di fine rapporto -  Articolo 20 - Prestazioni pensionistiche DPR n. 917/1986): entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta
per le somme dovute a seguito di attività di controllo formale  Articolo 36 Ter - Controllo formale delle dichiarazioni (Articolo 36 Ter DPR n. 600/1973): entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, (1).
per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio: entro il  secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
per le somme dovute a seguito degli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate: entro il terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.
accordo di ristrutturazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale per i crediti rientranti nell’accordo:  entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell’articolo 182-ter del regio decreto n. 267/1942, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;
   


(1) La presentazione di una dichiarazione integrativa non sposta in avanti i termini di notifica della cartella se tale dichiarazione integrativa ha avuto ad oggetto elementi di reddito che non hanno inciso sulle imposte a ruolo (Corte di giustizia tributaria di secondo grado - Lombardia  sentenza 4663 del 24.11.2022).

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