| ente creditore | prescrizione |
| Agenzia delle Entrate |
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (art. 36-bis, DPR n. 600/1973) dal terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata (1). |
| per le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche (Articolo 19 - Indennità di fine rapporto - Articolo 20 - Prestazioni pensionistiche DPR n. 917/1986): entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta | |
| per le somme dovute a seguito di attività di controllo formale Articolo 36 Ter - Controllo formale delle dichiarazioni (Articolo 36 Ter DPR n. 600/1973): entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, (1). | |
| per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio: entro il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio; | |
| per le somme dovute a seguito degli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate: entro il terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione. | |
| accordo di ristrutturazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale | per i crediti rientranti nell’accordo: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell’articolo 182-ter del regio decreto n. 267/1942, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo; |
(1) La presentazione di una dichiarazione integrativa non sposta in avanti i termini di notifica della cartella se tale dichiarazione integrativa ha avuto ad oggetto elementi di reddito che non hanno inciso sulle imposte a ruolo (Corte di giustizia tributaria di secondo grado - Lombardia sentenza 4663 del 24.11.2022).