Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (codice civile art. 2954 - Prescrizione di sei mesi).
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (codice civile art. 2959 - Ammissioni di colui che oppone la prescrizione)
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni (codice civile Art. 2953 - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi).
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