Gli enti del Terzo Settore (ETS) sono tenuti , ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", alla redazione e al deposito del bilancio in conformità alle disposizioni specifiche dettate per la loro categoria. La disciplina rinvia, per quanto compatibile, anche alle regole previste dal codice civile per i bilanci delle società, in particolare per quanto riguarda i termini di approvazione e deposito (art. 2423, 2423 bis e 2426 c.c., se compatibili.").
Il deposito del bilancio presso il RIUNTS è un adempimento necessario per tutti gli ETS iscritti, con alcune differenziazioni legate alla dimensione dell’ente e alla natura delle attività svolte ("Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione nonché dal modello di rendiconto per cassa. [...] Se ricavi, rendite, proventi o entrate di cassa complessive dell'ente risultano inferiori a 300 mila euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario (art. 13 D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla L 104/2024).") 1.
Termine per l'approvazione e il deposito del bilancio
Il termine per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli associati degli ETS è normalmente previsto dallo statuto dell'ente e segue generalmente la disciplina prevista per le società di capitali, che prevede l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Successivamente all’approvazione, il bilancio deve essere depositato nel RIUNTS. L’obbligo di deposito è previsto dall’articolo 48 del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017), che impone agli Ets di assolvere all’adempimento entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il deposito del bilancio avviene esclusivamente tramite il portale telematico RUNTS, secondo la procedura definita dal DM 15 settembre 2020
Schema riepilogativo dei termini
| Tipologia ETS | Ricavi/Entrate annue | Schemi di bilancio/modulistica applicabile | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| ETS sopra la soglia di € 300.000 | > 300.000 € | Bilancio d’esercizio: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione secondo DM 5 marzo 2020 | Art. 13 CTS, DM 5/3/2020, L. 104/2024 |
| ETS privi di personalità giuridica sotto € 300.000 | ≤ 300.000 € | Rendiconto di cassa | Art. 13 CTS, L. 104/2024 |
| ETS sotto la soglia di € 60.000 | ≤ 60.000 € | Rendiconto di cassa con voci aggregate (Modello E) | Art. 13 c. 2-bis CTS, L. 104/2024 |
| ETS con attività principale o esclusiva in forma di impresa comm. | qualsiasi | Bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423, 2435-bis, 2435-ter c.c. | Art. 11 D.Lgs. 117/2017, Art. 13 CTS |
| ETS non impresa sociale con attività principale commerciale | qualsiasi | Bilancio d’esercizio degli ETS | Art. 13 CTS |
("Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione nonché dal modello di rendiconto per cassa. Per tutti i documenti citati sono stati forniti i modelli di riferimento in Allegato al DM ripresi in Appendice all'OIC 35 e da questo integrati se ritenuto necessario. [...] Se ricavi, rendite, proventi o entrate di cassa complessive dell'ente risultano inferiori a 300 mila euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario (art. 13 D.Lgs. 117/2017 come modificato dalla L 104/2024).") 3
Documenti da allegare al deposito
- Documentazione obbligatoria: Il deposito nel RUNTS richiede la trasmissione, tramite il portale, dei seguenti documenti:
- Bilancio d’esercizio (secondo schema applicabile)
- Relazione di missione (ove prevista)
- Rendiconto di cassa (per ETS sotto soglia)
- Eventuali allegati richiesti dalla modulistica ministeriale
- Elenco associati/soci/fondatori (ove obbligatorio) ("Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione nonché dal modello di rendiconto per cassa. Per tutti i documenti citati sono stati forniti i modelli di riferimento in Allegato al DM ripresi in Appendice all'OIC 35 e da questo integrati se ritenuto necessario.") 3, ("Nel modello C dell'Allegato al DM 5 marzo 2020 sono state elencate le informazioni minime richieste agli ETS tenuti a redigere il bilancio in forma non semplificata che devono naturalmente integrare le informazioni presentate negli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Inoltre l'OIC 35 ha integrato alcune parti relative al contenuto della relazione nel seguente modo. Informazioni generali 1) le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività svolte; ... 17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dello stesso") 8.
Responsabilità degli amministratori per omesso deposito
- Responsabilità personale: Gli amministratori in carica al momento del deposito rispondono personalmente dell’adempimento, indipendentemente dalla loro presenza in carica alla chiusura dell’esercizio ("L'obbligo di deposito grava sugli amministratori in carica all'atto del deposito, anche se diversi da quelli esistenti alla chiusura dell'esercizio. Tale obbligo grava su ciascun amministratore pertanto in caso di inadempimento ognuno di essi risponde per fatto proprio, prescindendo l'irrogazione della sanzione da qualsiasi rapporto di solidarietà. Conseguentemente, il pagamento da parte di uno non libera gli altri dall'assolvimento della sanzione...") 7.
- Obbligo sussidiario dei sindaci: Se gli amministratori non provvedono, l’obbligo grava sui sindaci ("Se gli amministratori non provvedono al deposito l'obbligo grava sui sindaci...") 7.
- Sanzioni amministrative: La mancata esecuzione degli obblighi di deposito comporta responsabilità amministrativa con applicazione delle sanzioni ex art. 2630 c.c. ("La legge punisce: a) chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese (ad esempio: iscrizione della nomina alle cariche sociali o delle modifiche dell'atto costitutivo, deposito del bilancio); [...] la sanzione amministrativa pecuniaria va da 103 euro a 1.032 euro. Se, però, la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se l'omissione riguarda il deposito del bilancio, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (art. 2630 c. 2 c.c.)") 5, 6.
- Responsabilità civile: In caso di danni a soci o terzi derivanti dall’omesso deposito o da informazioni false, gli amministratori rispondono anche civilmente ai sensi dell’art. 2476 c.c. ("I singoli soci, anche individualmente e indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale sociale, o i terzi possono proporre un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che, nell'esercizio del loro incarico, abbiano dolosamente o colposamente cagionato loro un danno diretto e immediato al loro patrimonio...") 9.
Differenze tra ODV, APS e imprese sociali
- Iscrizione e trasmigrazione: Dal 23 novembre 2021, ODV e APS iscritte nei rispettivi registri regionali sono trasmigrate automaticamente nel RUNTS, mentre per le ONLUS è prevista una procedura specifica ("a partire dal 23 novembre 2021, le Odv e le Aps iscritte nei rispettivi albi o registri verranno trasportate in automatico nella relativa sezione del Registro unico (art. 53-54 CTS; Circ. Min. Lav. n. 13 del 31 maggio 2019); [...] Il meccanismo della “trasmigrazione” non si applica alle Onlus, attualmente iscritte nel registro dell'Agenzia delle Entrate; pertanto, il decreto ministeriale di istituzione del RUNTS ha previsto un'apposita procedura di iscrizione, con apposita sezione, delle Onlus al Registro unico.") 4.
- Obblighi di bilancio: Tutti gli ETS (ODV, APS, imprese sociali) seguono la stessa disciplina generale per la redazione e il deposito del bilancio nel RUNTS, secondo le soglie di ricavi e la modulistica prevista dal DM 5 marzo 2020 e dalla L. 104/2024 ("Il Codice introduce la definizione di Ente del Terzo Settore e definisce quali siano le tipologie di enti che rientrano nel perimetro. Si tratta principalmente di: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni, altri enti diversi dalle società. Tali enti sono costituiti per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale rientranti tra quelle previste dal Codice stesso e devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).") 4.
- Imprese sociali: Se l’ETS esercita attività esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, redige il bilancio secondo le norme del codice civile sulle società di capitali, oltre agli obblighi previsti per gli ETS ("Viene precisato che, qualora tali enti esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (art. 11 D.Lgs. 117/2017) senza perdere la natura di Ente del Terzo Settore.") 4, ("ETS con attività esclusiva o principale in forma di impresa commerciale: Bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423, 2435 bis, 2435 ter c.c.") 3.