
Le attività di interesse generale necessarie per assumere la qualifica di ente del Terzo settore Ets, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
sono elencate dalla normativa di riferimento.
L’elenco (aggiornabile) delle 26 tipologie spazia dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente, dall’housing all’agricoltura sociale e al commercio equo. La corretta individuazione di tali attività e le modalità di svolgimento delle stesse (a titolo gratuito o oneroso) è fondamentale anche al fine di qualificare come commerciale o non commerciale, in primis, la singola attività di interesse generale e, di conseguenza, l’Ets nel suo complesso.
Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che l’atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ets.
Le attività secondarie sono individuate con decreto ministeriale, in base al rapporto tra l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.
L’articolo 5 del codice del Terzo settore prevede che gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;*
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie; *
d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; *
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo*;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; *
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; *
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo; *
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale*, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora; *
q) alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; *
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale; *
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; *
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti *, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi * e i gruppi di acquisto solidale *;
x) cura di procedure di adozione internazionale; *
y) protezione civile; *
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le attività di interesse generale individuate dall’ente devono essere obbligatoriamente indicate nello statuto: al fine di ricondurle in modo immediato a quelle elencate dall’articolo 5 del Codice è possibile riportare per intero il testo delle singole lettere lì riportate.
* fanno riferimento a una specifica normativa.