L’art. 26 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che, nelle associazioni del Terzo settore, siano esse riconosciute o non riconosciute, debba essere sempre previsto un organo di amministrazione.
La nomina degli amministratori spetta, in via ordinaria, all’assemblea degli associati. Fanno eccezione i primi amministratori, che vengono invece nominati direttamente nell’atto costitutivo.
La maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo deve essere scelta tra gli associati persone fisiche oppure tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Anche in questo ambito trova applicazione l’art. 2382 del codice civile, relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
Lo statuto o l’atto costitutivo possono inoltre prevedere che la carica di amministratore sia subordinata al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, eventualmente richiamando anche codici di comportamento predisposti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
È altresì possibile che lo statuto disponga la presenza di uno o più amministratori espressione di specifiche categorie di associati. In alcuni casi, la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita anche a enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad altri enti indicati dalla legge, oppure ai lavoratori o agli utenti dell’ente. Resta però fermo il principio secondo cui la maggioranza degli amministratori deve essere nominata dall’assemblea, salvo le eccezioni previste dalla normativa.
Una volta nominati, gli amministratori devono richiedere entro trenta giorni l’iscrizione della nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando per ciascuno i dati anagrafici richiesti dalla legge e precisando a chi sia attribuita la rappresentanza dell’ente e se questa sia esercitata in forma congiunta o disgiunta.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ha carattere generale. Eventuali limitazioni possono essere opposte ai terzi solo se risultano iscritte nel RUNTS oppure se si dimostra che i terzi ne erano a conoscenza.
Per quanto riguarda le fondazioni del Terzo settore, anche in questo caso la legge richiede la presenza di un organo di amministrazione. Si applicano, in quanto compatibili, le regole relative ai requisiti degli amministratori, agli obblighi di iscrizione nel RUNTS e al potere di rappresentanza. Se lo statuto prevede un organo assembleare o di indirizzo, possono inoltre trovare applicazione alcune delle disposizioni previste per le associazioni.
L'attività degli amministratori può essere qualificata come volontaria solo in presenza di gratuità e assenza di vantaggi economici diretti o indiretti.
Per gli ETS diversi dalle ODV è ammessa la remunerazione degli amministratori, purché conforme al divieto di distribuzione indiretta degli utili. La nomina dei membri supplenti dell'organo di controllo è rimessa allo statuto e non comporta obblighi di iscrizione al RUNTS fino alla loro eventuale effettiva nomina. (Ministero del Lavoro - nota direttoriale 27.03.2026, n. 5003).