Premi per l'assicurazione obbligatoria

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L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è dovuta, in autoliquidazione, da tutti i datori di lavoro e artigiani (anche in assenza di dipendenti).

Modalità di calcolo:
autoliquidazione: il soggetto obbligato deve, pertanto, determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani. 
  Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di Pat il pagamento del premio in autoliquidazione, l’Inail, entro la fine dell’anno:
  - invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello      20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”)
  - rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali          contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).
I datori di lavoro titolari di Pan consultano gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione tramite il servizio online “Visualizzazione elementi del calcolo”.

Soggetti esclusi dall'autoliquidazione
i soggetti obbligati al versamento di altri “premi speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).

Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’Inail anche

Modalità di pagamento
Modello di pagamento unificato – F24;

Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici) per i versamenti effettuati da Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

Scadenze:
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in unica soluzione o in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.

In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato.
16 Febbraio:
calcolo del:
- conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni corrisposte;
- anticipo ovvero, se si decide di rateizzare, prima rata (senza alcun onere aggiuntivo) del premio anticipato per l’anno in corso;

pagamento del premio di autoliquidazione e i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’Inail, tramite il servizio “Riduzione presunto”,  comunicazione motivata, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Si ricorda che i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione.
28 febbraio:
 o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015)
si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.

Più in particolare i datori di lavoro:
- titolari di Pat devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “Alpi online” che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico dichiarazione salari”;
- del settore marittimo titolari di Pan (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Servizio che consente anche di richiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
16 Maggio:
    seconda rata premio anticipato per l’anno in corso;
20 Agosto:
    terza rata premio anticipato per l’anno in corso (la scadenza originaria del 16 agosto è stata  differita al 20 agosto per effetto di quanto previsto dall’art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l.  44/2012).
16 novembre:
    quarta rata premio anticipato per l’anno in corso.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).

Compensazione
Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.
Il datore di lavoro deve verificare presso la sede Inail l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

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