Prova testimoniale

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La prova testimoniale rappresenta una novità significativa nel processo tributario, ma il suo utilizzo è subordinato a rigidi formalismi procedurali.
In mancanza del rispetto delle regole previste dal codice di procedura civile e dalla giurisprudenza, la testimonianza è destinata a essere dichiarata inammissibile e, quindi, del tutto irrilevante ai fini della decisione.

In via preliminare, la parte che chiede l’assunzione della prova testimoniale deve motivare la sua necessità, indicando in modo puntuale quali fatti intende dimostrare e perché tali circostanze siano rilevanti ai fini della decisione (C.G.T. 1° grado Pistoia, sent. n. 77/2023).
In mancanza, l’organo giudicante può rigettare la richiesta per difetto di rilevanza istruttoria.

La procedura

Una volta ammessa, la testimonianza segue la procedura prevista dall’art. 257-bis c.p.c., in quanto compatibile con il processo tributario. In assenza del rispetto di tale procedura, numerose Corti hanno dichiarato la inammissibilità della prova.

Ad esempio, la C.G.T. di 2° grado Lombardia (sent. n. 3767/2023), in materia di regime agevolativo per gli “impatriati”, ha stabilito che le dichiarazioni scritte raccolte direttamente dal difensore, senza autorizzazione del giudice e senza le formalità previste dalla norma, non hanno alcun valore probatorio.

I capitoli di prova

Un ulteriore requisito essenziale è la corretta formulazione dei capitoli di prova, secondo quanto disposto dall’art. 244 c.p.c.: i fatti devono essere esposti in paragrafi distinti, specifici e circostanziati.

Sul punto, la C.G.T. di 1° grado di Milano (sent. n. 2630/2023) ha ritenuto inammissibile una richiesta di testimonianza fondata su una generica indicazione degli argomenti, senza una chiara individuazione delle singole circostanze di fatto.

Analogamente, la C.G.T. di 1° grado di Pistoia (sent. n. 77/2023), in tema di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, ha ribadito che la parte è tenuta a formulare i capitoli di prova in modo rigoroso, al fine di:

  • agevolare la valutazione del giudice;

  • consentire alla controparte di articolare eventuale controprova;

  • offrire alla Corte una chiara esposizione dei fatti da accertare, considerato che nel processo tributario non è ammessa l’assunzione orale della testimonianza.

Le fasi operative della testimonianza scritta

Se la prova è ammessa, la procedura si articola nei seguenti passaggi:

  1. la Corte di giustizia tributaria ordina alla parte richiedente di notificare al testimone:

    • l’ordinanza di ammissione;

    • il modello ministeriale per la dichiarazione;

  2. il testimone compila il modello, indica le proprie generalità e risponde ai quesiti formulati dal Collegio;

  3. la dichiarazione, munita di firma autenticata, viene depositata presso la segreteria della Corte (o inviata tramite raccomandata in caso di impossibilità).

 

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