Contributo unificato tributario

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Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, ha introdotto, con decorrenza dal 7 luglio 2011, nell’ambito del contenzioso tributario, l’obbligo di pagamento del contributo unificato.


Modalità di pagamento

Il contributo unificato può essere versato tramite:

  • Modello F23 (codice tributo: 171T);

  • Conto corrente postale n. 1010376927, intestato a:
    “Tesoreria di Viterbo – Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011”;

  • Contrassegno telematico.

Lo Stato, l’Amministrazione finanziaria, le Agenzie fiscali, gli altri enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari usufruiscono dell’istituto della prenotazione a debito.


Scadenza

Il contributo deve essere versato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.


Modalità di calcolo dell’importo dovuto

Il contributo unificato tributario è determinato in relazione al valore della lite.
Il valore della controversia è pari all’importo del tributo, senza considerare interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Nel caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni stesse.
Se con un unico ricorso si impugnano più atti, il contributo unificato dovuto è pari alla somma dei contributi riferiti a ciascun atto.


Importo dovuto

Valore della lite (1):

  • fino a € 2.582,28 → € 30,00

  • da € 2.582,29 a € 5.000,00 → € 60,00

  • da € 5.000,01 a € 25.000,00 → € 120,00

  • da € 25.000,01 a € 75.000,00 → € 250,00

  • da € 75.000,01 a € 200.000,00 → € 500,00

  • oltre € 200.000,00 → € 500,00


Note

Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).

(1) In caso di mancata indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale del ricorrente si applica la maggiorazione del 50% del contributo dovuto.

 

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