L’unione civile tra due persone dello stesso sesso è equiparata, sia ai fini civilistici che fiscali, alla tradizionale famiglia composta da coniugi eterosessuali (comma 2 Legge n. 76/2016) (1) (2).
Pertanto, per questi soggetti, sarà ora possibile:
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presentare il modello 730 in forma congiunta;
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beneficiare delle detrazioni per coniuge a carico;
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detrarre/dedurre le spese sostenute per il familiare a carico;
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dedurre l’assegno di mantenimento eventualmente erogato all’ex coniuge;
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creare impresa familiare (2);
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beneficiare delle agevolazioni IMU e TASI in merito all’abitazione principale del nucleo familiare;
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beneficiare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (articolo 540 - Riserva a favore del coniuge codice civile) (3).
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“Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
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Sono escluse le convivenze di fatto “registrate” dove ciascun componente la coppia è da considerarsi come soggetto autonomo e sottratto alle norme di favore di cui sopra (salvo che per l’impresa familiare, poiché l’art. 230-ter del Codice Civile ne prevede esplicitamente tale possibilità).
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Garantito, con alcune limitazioni, anche al partner superstite nelle convivenze di fatto registrate:
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il convivente superstite può continuare ad abitare nell’immobile per due anni dal decesso;
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se la convivenza durava da più di due anni, il diritto è estendibile alla durata della convivenza stessa ma non oltre i 5 anni (se, quindi ad esempio la convivenza durava da tre anni, il convivente superstite può continuare ad abitare nella casa per 3 anni dalla data del decesso);
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qualora, nella casa coabitino anche figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto di abitazione avrà una durata minima di tre.