E' prevista una riduzione del 50% nel caso di immobili:
a. concessi in comodato d’uso gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado che lo adibisce ad abitazione principale. Il beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- il contratto deve essere registrato;
- il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Si precisa che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative considerate di lusso.
b. posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (limitatamente ad un unico immobile);
c. per i fabbricati di interesse storico artistico e per gli immobili dichiarati inagibili e inabilitabili e di fatto non utilizzati.
E' prevista una riduzione del 25% nel caso di immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 art.2 comma 3.
Fabbricati strumentali
Dal 2020, è dovuta l’I.m.u. in misura pari allo 0,1% che i Comuni possono ridurre o azzerare.