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Pagamento:
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno ovvero in due rate di pari importo:
- la prima (di acconto) entro il 16 giugno, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
- la seconda (a saldo) entro il 16 dicembre,  
- oppure 
Il versamento avviene tramite modello F24 utilizzando i codici tributo: - 3912 - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE; - 3913 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; - 3914 - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE; - 3916 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE; - 3918 - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE; - 3923 - IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 3924 - IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; - 3925 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO; - 3930 - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.
sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano le aliquote/detrazioni in vigore nell’anno precedente.  

Casi particolari

  • Per l’anno 2022, è stata ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso. (Art. 1 comma 743 Manovra finanziaria 2022).
  • Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza) iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE): dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta.
  • Alloggi cooperative edilizie a proprietà indivisa: l’assegnatario dell’alloggio non è soggetto passivo in quanto l’assegnazione dell’alloggio non costituisce alcun diritto reale in favore del socio, ma soltanto un diritto personale di credito, quindi permane la soggettività passiva in capo alla cooperativa fino alla stipula del contratto di compravendita (Cassaz. n. 654/2007 e Mef ris. n. 5/DF/2007).
  • Cave: vanno accatastate in categoria D/1 (Cassazione n. 1404 del 18.01.2022);
  • Contratto di rent to buy : l'imposta è dovuta dal proprietario dell’immobile  (il trasferimento della proprietà è rinviato ad una scelta successiva, ed eventuale, del locatario promissario acquirente)..
  • Eredi: sono tenuti al pagamento dell’imposta non assolta dal defunto prima del suo decesso; gli eredi sono tenuti, dopo la morte del de cuius, al pagamento del tributo in proporzione alle quote di possesso secondo le regole ordinarie. «In considerazione della prassi instaurata e al fine di non aggravare gli adempimenti dei contribuenti, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini Imu, poiché gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili».
  • Ex coniuge: Il coniuge assegnatario dell’abitazione in sede di separazione legale o divorzio è l’unico soggetto passivo Imu, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa. Di conseguenza, l’unità abitativa sarà esente, se destinata ad abitazione principale. Questa regola non vale, nel caso in cui la casa assegnata sia stata concessa in locazione.  (Cassazione nell’ordinanza 6545/2023).
  • Fallimento: entro 90 giorni dalla nomina, il  curatore o il commissario liquidatore hanno  l’obbligo di presentare la dichiarazione.
  • Multiproprietà: il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione è l'amministratore di condominio o della comunione.
  • Sequestro giudiziario: gli immobili continuano ad essere soggetti all’I.m.u., in quanto tale attività determina soltanto l’indisponibilità del bene per tutta la durata del sequestro.
  • Stabilimenti balneari: Sono soggette all’I.m.u. le strutture precarie e amovibili degli stabilimenti balneari  (cabine, bagni rimuovibili, gazebo, ecc.). Ciò in quanto l'eventuale rimozione temporanea, per limitati periodi, non incide sulla durata del possesso. Le costruzioni ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali, sono considerate unità immobiliari (articolo 2 Dm 2 gennaio 1998) (Cassazione n. 7769/2023 e n. 12638/2024) 

Sentenze:

  • Leasing: In caso di risoluzione del contratto di leasing il soggetto passivo è il locatore anche se non gli è stato ancora restituito il bene (Cassazione n. 15541/2022 dep. 16.05.2022);
  • Sanzioni: È illegittimo l’accertamento I.m.u. che non preveda la riduzione a un terzo della sanzione per omesso versamento, in caso di acquiescenza. Ciò in quanto i regolamenti comunali hanno il potere di attenuare le sanzioni e non di aggravarle. (Ctp di Torino n. 171/1/2022);
  • Cortili - giardini contigui ad abitazioni (Aree urbane) : Sono considerate, di regola, come aree edificabili e non come aree meramente pertinenziali. Per essere pertinenziali, e dunque essere tassate in uno con il fabbricato, le stesse non devono essere suscettibili di diversa destinazione, se non attraverso una radicale trasformazione. (Cassazione n. 26673/06.10.2025).

Sanzioni - ravvedimento:
       
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