La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui:
- il possesso degli immobili ha avuto inizio;
- sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Decreto Legge 35/2013).
(comma 769, Legge 160/2019).
La scadenza è stata prorogata al 31 dicembre dell'anno successivo per gli anni:
- 2018 e 2019 ((Art. 3-ter, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto Crescita);
- 2021 (Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 - Decreto Semplificazioni in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022).
Coefficienti moltiplicatori
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Categoria immobile |
Coefficiente |
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Categoria A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze) |
160 |
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Categoria B (caserme, comunità, edifici pubblici) e categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori artigianali) |
140 |
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Categorie A/10 e D/5 (uffici e istituti finanziari) |
80 |
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Categoria D (edifici industriali e commerciali) escluso D/5 |
65 |
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Categoria C/1 (negozi) |
55 |
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Categoria E (immobili a destinazione particolare) |
Esenti |
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Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali |
Esenti |
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Tutti gli altri terreni agricoli |
135 |
Esenzioni da dichiarare
La dichiarazione deve essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, ogniqualvolta «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta (comma 769 della legge 160/2019).
A partire dal 01.01.2023 è riconosciuta l'esenzione sugli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art .614 - Violazione di domicilio, secondo comma, o art. 633 - Invasione di terreni o edifici del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per usufruire dell'esenzione il contribuente deve farne comunicazione telematica al Comune interessato; analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione (Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 81 - 82).