
Annualmente i sostituti di imposta devono predisporre la, Certificazione unica di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6 quater, del DPR 22.07.1998, n. 322 (da consegnare ai percipienti e da trasmettere all'Agenzia delle Entrate) per attestare quanto corrisposto nell’anno precedente per:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo (ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73);
- provvigioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.) ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88;
- corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR (tassazione separata);
- corrispettivi erogati dai condomini, che hanno operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa (Articolo 25 ter - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore DPR 600/1973;
oltre ai dati previdenziali invece riguardanti tutti i contributi e le somme ad essi attinenti che erano dovuti ancorché non corrisposti nel corso dell'anno.
Soggetti obbligati
Sostituti d’imposta
Scadenza
invio telematico Agenzia delle Entrate: 16 marzo e, limitatamente alle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730 (non utilizzabili dall’Agenzia per predisporre la dichiarazione precompilata) 31 ottobre.
consegna al percettore: 16 marzo
Obbligo
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati reddituali / previdenziali / assistenziali relativi ai compensi corrisposti:
- a lavoratori dipendenti e assimilati,
- ai prestatori di lavoro autonomo (ex articolo 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73);
- per provvigioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex articolo 25-bis, DPR n. 600/73.
- per redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.) ex articolo 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88.
nonché per certificare i dati relativi alle locazioni brevi.
- per indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone,
- per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ex articolo 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR;
- per corrispettivi erogati dai condomini, che hanno operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa.
Sanzioni
Ved.: Sanzioni certificazioni uniche
Note:
È possibile, prima della scadenza del termine di presentazione, sostituire una Certificazione errata già presentata, compilando una nuova Certificazione e barrando l'apposita casella “sostituzione” posta nel frontespizio. Qualora il sostituto abbia trasmesso più certificazioni nel medesimo flusso ed intenda sostituirne soltanto una, dovrà predisporre una nuova fornitura che contenga esclusivamente la Certificazione da annullare o da sostituire e non tutte quelle contenute nel flusso.