Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

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Descrizione

È riconosciuta una detrazione IRPeF sugli interessi passivi e sugli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

L’agevolazione spetta a condizione che il contribuente sia contemporaneamente:

  • intestatario del contratto di mutuo;

  • proprietario o comproprietario dell’immobile;

  • utilizzatore dell’immobile come abitazione principale, ossia dimora abituale propria o dei propri familiari.

Il mutuo deve essere stipulato nell’anno antecedente o successivo all’acquisto dell’immobile e l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro i termini previsti dalla normativa.


Beneficio

Detrazione IRPEF del 19% su:

  • interessi passivi;

  • oneri accessori connessi al mutuo;

  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.


Modello dichiarazione dei redditi

Modello 730:
Quadro E – Oneri e spese
Rigo: E7

Modello Redditi Persone Fisiche:
Quadro RP – Sezione I
Rigo: RP7


Limite di spesa

Il limite massimo su cui calcolare la detrazione è pari a: € 4.000,00 annui complessivi

La detrazione massima ottenibile è quindi pari a: € 760,00 (19% di € 4.000)

In caso di mutuo cointestato, il limite complessivo deve essere ripartito tra gli intestatari, salvo il caso di coniuge fiscalmente a carico.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati 
                            capitale dato in mutuo


Modalità di pagamento

Dal 2020 la detrazione spetta solo se il pagamento avviene con mezzi tracciabili, quali:

  • addebito su conto corrente bancario o postale;

  • bonifico bancario o postale;

  • altri sistemi di pagamento tracciabili.

La tracciabilità è dimostrata mediante:

  • certificazione annuale rilasciata dalla banca;

  • ricevute di pagamento delle rate;

  • estratti conto bancari o postali.


Spese incluse

Sono detraibili:

  • interessi passivi sul mutuo;

  • spese di istruttoria;

  • spese di perizia tecnica;

  • spese notarili relative al contratto di mutuo (non quelle per la compravendita);

  • imposta sostitutiva sul capitale prestato;

  • oneri per iscrizione e cancellazione ipoteca;

  • eventuali penalità per estinzione anticipata.


Spese escluse

Non sono detraibili:

  • spese notarili relative al contratto di compravendita;

  • imposte di registro, IVA e imposte catastali sull’acquisto;

  • spese assicurative sull’immobile;

  • interessi derivanti da finanziamenti diversi dal mutuo ipotecario.

    03_Interessi_Passivi_Mutui


Requisiti

Per beneficiare della detrazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • il mutuo deve essere ipotecario (non danno  diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili )

  • il mutuo deve essere finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale;

  • l’immobile deve essere adibito a dimora abituale entro i termini di legge;

  • il contribuente deve essere intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile;

  • gli interessi devono essere effettivamente rimasti a carico del contribuente.

La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale.


Documentazione da conservare

Il contribuente deve conservare:

  • contratto di mutuo;

  • atto di acquisto dell’immobile;

  • certificazione bancaria degli interessi pagati;

  • ricevute di pagamento delle rate;

  • documentazione delle spese accessorie;

  • autocertificazione attestante l’utilizzo come abitazione principale.


Riferimento normativo

Art. 15, comma 1, lett. b), DPR 917/1986 (TUIR)


Note

La detrazione spetta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di estinzione, surroga o rinegoziazione del mutuo, la detrazione continua a spettare nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

 

 

 

 

Sono detraibili: interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso.

 

Rigo modello Unico RP 7
Rigo modello 730 E 7
Codice detrazione 7
Beneficio Detrazione del 19 %
Limite spesa

€ 4.000,00 (in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di  rivalutazione sostenuti).
Se il mutuo concesso è:
- di importo superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’abitazione, la detrazione Irpef può essere riconosciuta limitatamente alla parte di esso che si riferisce al costo dell’immobile, come riportato nel rogito, incrementato delle altre spese accessorie documentabili (spese notarili e altri oneri accessori). 

- intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per   entrambe le quote.

In pratica, lo sconto massimo ottenibile è quindi di  € 760,00 euro (4.000,00 x 19%).

Requisiti

L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipula del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al  locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio   l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i  suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
- trasferimenti per motivi di lavoro;
- ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto   equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni  dall'acquisto.

La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e   ancora indivisi.

Riferimento   normativo articolo 15 - Detrazioni per oneri comma 1 lettera b) T.u.i.r.

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