
E' possibile svolgere l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico sotto forma di società.
| Tipo di società | Secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile (1) |
| Denominazione sociale | Deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” o la sigla "STP". |
| Norme particolari | Sono previste per: - società tra avvocati (articolo 4-bis della Legge 247/2012); - società di revisione (D.Lgs. n. 39/2010); - società di ingegneria (articolo 46, comma 1, lett. c, D.Lgs n. 50/2016). |
| Registro imprese | La società è iscrittà nella sezione speciale del Registro imrpese (art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013). Ved. Rapporti con gli ordini professionali |
| Oggetto sociale | La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali e deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci |
| Incompatibilità | E' incompatibile la contemporanea partecipazione a più società tra professionisti. |
| Costituzione |
I professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale o in uno studio associato possono conferire lo studio (nonché la relativa clientela e l'avviamento) in una STP, diventandone soci (Cass. 9 febbraio 2010 n. 2860, Cass. 3 maggio 2007 n. 10178) (notariato del Trivento nella Massima di settembre 2018). |
| Polizza RC | La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. |
| Rapporti con gli ordini professionali |
Successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese (come società inattiva) è necessario procedere: |
| Rapporti con casse di previdenza |
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| Soci | Possono essere soci: - i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante; - i soggetti non professionisti (soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento). In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale é iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. |
| Natura del reddito | Trattasi di reddito d’impresa. Lo prevede la risposta interpello 600/2021 Agenzia delle Entrate con cui si riconosce la conseguente possibilità di fruire dei crediti d’imposta riservati alle imprese, (credito «Industria 4.0» di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge di Bilancio 2020 e articolo 1, commi 1057 e 1058 della legge di Bilancio 2021 e il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 seguenti della legge di Stabilità 2016). |
| Varie | Lo stuatuto deve prevedere: - i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; - le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. |
| Riferimenti normativi | art. 10 Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti - Legge - 12/11/2011, n.183 - Gazzetta Uff. 14/11/2011, n.265 |
(1) Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre .